Distinzione tra possesso e detenzione
Cosa cambia tra il possesso e la mera detenzione di un bene
A mente dell'art. 1140, 1° comma, c.c. il possesso è il potere materiale sulla cosa manifestato attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Il comma successivo della disposizione codicistica, indicando la possibilità di possedere anche in via indiretta, ossia "per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa", individua invece la situazione soggettiva diversa della "detenzione" che si caratterizza per il riconoscimento dell'altruità della proprietà o di altro diritto reale.
Animus possessionis e animus detinendi
Il principale carattere differenziale tra le due situazioni materiali di dominio, è, pertanto, l'elemento psicologico: a differenza dello stato soggettivo che caratterizza il possesso, il quale presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale (c.d. animus possessionis), nella detenzione tale requisito è carente poiché si presuppone l'altruità del diritto di proprietà o reale minore, e si parla al contrario di "animus detinendi".
Il detentore, infatti, non ha affatto la volontà di esercitare poteri sulla res a nome proprio, poiché la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, nell'interesse proprio (ad es. il conduttore nel contratto di locazione) o altrui, per ragioni di servizio (ad esempio il lavoratore posto alla vigilanza dei beni aziendali) ovvero di ospitalità.
Interversio possessionis
Affinché la detenzione possa evolversi in possesso, è necessario che intervenga la c.d. interversio possessionis, mediante l'opposizione manifestata dal detentore al possessore, con cui il primo dichiara di iniziare a possedere la res a nome proprio.
L'interversione del possesso indica la fattispecie giuridica per cui la detenzione si muta in possesso pieno ed è contemplata dall'art. 1141 c.c., secondo il quale la trasformazione della detenzione in possesso non può aver luogo finchè il titolo della detenzione non venga ad essere mutato per fatto proveniente da un terzo o in forza di un'opposizione fatta dal detentore contro il possessore.
Per essere idonea ad integrare la fattispecie dell'interversione del possesso, l'opposizione non può concretizzarsi in un atto di volizione interna, ma deve consistere in un fatto esterno, in una manifestazione espressa di volontà o un comportamento concludente, da cui sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio (Cass. n. 3523/1981), secondo una valutazione riservata al giudice del merito insindacabile in sede di legittimità qualora sufficientemente e logicamente motivata (Cass. n. 15839/2012).
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