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Gli effetti del possesso

La disciplina codicistica degli effetti del possesso, tra cui il più importante, l'acquisto della proprietà per usucapione

Quali sono gli effetti del possesso

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Possesso e proprietà

Gli effetti del possesso sono disciplinati da ben venti articoli, in particolare dall'art. 1148 all'art.1167 del codice civile, che compongono il secondo capo del titolo VIII (intitolato "Del possesso"), all'interno del libro II dedicato alla proprietà.

Seguendo la suddivisione sistematica in paragrafi delineata dal codice, gli effetti che scaturiscono dal verificarsi di tutti i presupposti che danno origine al possesso in senso proprio, possono raggrupparsi in tre categorie: i diritti e gli obblighi del possessore di restituire la cosa; gli effetti derivanti dall'acquisto in buona fede di un bene mobile (c. d. regola "possesso vale titolo" o "acquisto a non domino" ex artt. 1153 e ss. c.c.); e, infine, l'acquisto della proprietà per usucapione. 

Diritti e obblighi nella restituzione

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Riguardo alla prima categoria di effetti, l'art. 1148 c.c., in tema di frutti prodotti dalla cosa soggetta alla signoria di fatto, si rifà alla nozione di "buona fede" descritta nei principi generali, prevedendo che, mentre il possessore di mala fede è obbligato a restituire tutti i frutti fin dall'impossessamento, il possessore di buona fede, invece, a prescindere dall'origine del suo possesso, acquista la proprietà dei frutti naturali separati dalla res principale e dei frutti civili maturati fino al giorno dell'instaurazione del processo da parte del proprietario (Cass. n. 12362/1992).

A seguito della proposizione della domanda giudiziale, il possessore risponde verso il proprietario rivendicante dei frutti percepiti e percepibili, individuati nel loro ammontare sulla base di parametri medi e normali di produzione (Cass. n. 691/1968).

L'art. 1149 c.c., dal canto suo, si occupa di regolamentare il diritto del possessore ad ottenere rimborsi a seguito di eventuali spese da lui affrontate a vantaggio della cosa.

Prima di soffermarsi sui presupposti e sui limiti di tali rimborsi, è bene sottolineare che il legislatore ha introdotto una peculiare forma di tutela del possessore, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di indennizzo posto, se del caso, in capo al proprietario che si vede restituire la cosa a seguito di rivendica: fino alla ricezione di quanto dovuto, il possessore ha diritto di ritenzione della res ex art. 1152 c.c.

Passando, quindi, all'analisi dei diritti di credito che possono sorgere in conseguenza del possesso, fermo restando che le spese necessarie occorse per la produzione e il raccolto sono sempre rimborsabili, la disciplina distingue diverse casistiche allorché si tratti di spese sostenute per apportare miglioramenti, addizioni o riparazioni (cfr art. 1150 c.c.).

In ordine alla prima tipologia, il miglioramento deve essere "attuale ed effettivo" (in tal senso, tra le altre, si veda Cass. n. 16012/2002), dato che sarà oggetto di prova e dovrà perdurare fino al momento della restituzione (Cass. n. 8156/2012); solo in tal caso, al possessore spetta un'indennità, il cui importo dipende anche dalla sua buona o mala fede.

Per quanto concerne, d'altro canto, le riparazioni, mentre quelle straordinarie danno diritto a un rimborso integrale perfino se il possessore sia di mala fede, quelle ordinarie, proprio per il fatto che si limitano a mantenere la cosa in buono stato, senza incidere sulla sua struttura, legittimano i possessori tenuti alla restituzione dei frutti, a chiedere un indennizzo, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta, nonché, dopo la domanda giudiziale, i soli possessori di buona fede.

Regole assai rigide sono imposte, infine, per le addizioni della cosa realizzate dal possessore: precluso ogni tipo di rimborso per le spese voluttuarie, il possessore rischia addirittura la condanna alla rimozione delle addizioni, qualora si appuri che non migliorino, sotto nessun profilo, la res oggetto di restituzione.  

L'acquisto in buona fede dei beni mobili

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In ordine alla seconda categoria di effetti, la norma di riferimento è l'art. 1153 c.c., il quale dispone che "colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché siain buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso   e di pegno".

Secondo la disposizione codicistica, affinchè possa verificarsi l'acquisto della cosa mobile da parte del possessore, sono necessari dunque i seguenti presupposti:

 -      la consegna, che deve essere effettiva, e non simbolica, ad iniziativa dell'alienante non dominus o di un suo delegato (Cass. n. 11719/2002), in modo da realizzare il venir meno nell'alienante dell'animus possidendi e del corpus possessionis e la corrispondente situazione di possesso reale da parte dell'acquirente, incondizionata dalla volontà del tradens;

-      un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (Cass. n. 1250/1981), non essendo necessario per la validità del trasferimento del bene mobile che l'alienante ne sia il legittimo possessore;

-      la buona fede nel possesso da parte dell'acquirente, la quale va presunta ai sensi dell'art. 1147 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova di una eventuale mala fede o colpa grave che escluda gli effetti di cui all'art. 1153 c.c. a favore del possessore, spetta a chi rivendica il bene (Cass. n. 2563/1982; n. 9782/1999). 

L'usucapione

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Infine, last but not least, l'effetto più rilevante che scaturisce dalla signoria di fatto esercitata dal possessore sulla cosa, è l'acquisto della proprietà e di altri diritti reali di godimento per "usucapione".

L'istituto, la cui ratio è quella di attribuire certezza giuridica alla pacifica utilizzazione del bene che si protrae nel tempo a seguito dell'inerzia del titolare del diritto, è soggetto a determinati requisiti indicati ex lege.

A tal proposito, infatti, l'art. 1158 c.c. subordina l'acquisto per usucapione all'esistenza di due requisiti: il possesso continuato e non interrotto per venti anni (salvo i casi previsti per l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.).

Quanto al primo elemento, secondo la costante giurisprudenza della S.C., ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulla res, per tutto il tempo necessario per usucapirla: occorre, quindi, che il possessore manifesti la signoria sulla cosa costantemente con il compimento di puntuali atti di possesso tali da rivelare in modo indiscusso e pieno l'esercizio del proprio potere di fatto, contrapposto all'inerzia del proprietario (Cass. n. 9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994), sia per quanto riguarda l'animus possidendi che il corpus possessionis (Cass. n. 14733/2000).

Tuttavia, al possessore non è richiesto anche l'animus usucapiendi, cioè l'intento di pervenire all'acquisto della proprietà o di altro diritto reale per usucapione (Cass. n. 6989/1988).

Giova sottolineare che la signoria di fatto sul bene non deve essere dovuta a "mera tolleranza", la quale si ravvisa ogni qualvolta il godimento della res tragga origine da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare della stessa ovvero da spirito di condiscendenza (Cass. n. 3344/1989).

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