Il contratto di lavoro
Il contratto di lavoro, il possesso della capacità giuridica e di agire, la forma e gli adempimenti
Come può essere desunto dall'articolo 2094 del codice civile, il contratto di lavoro è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive e la sua causa è rappresentata dallo scambio del lavoro con la retribuzione.
- Capacità giuridica e capacità di agire
- Forma del contratto
- Patto di prova
- Adempimenti in capo al datore di lavoro
Capacità giuridica e capacità di agire
Tra i presupposti di validità del contratto di lavoro va innanzitutto segnalato il necessario possesso della capacità giuridica e della capacità di agire da parte dei soggetti che lo stipulano.
A tal proposito occorre segnalare che se per il datore di lavoro è possibile fare riferimento alle nozioni comuni di capacità, per il lavoratore le cose cambiano.
Per quanto riguarda la capacità giuridica, questa è resa speciale dal fatto che la legge vieta di stipulare contratti di lavoro con soggetti che non abbiano concluso il percorso di studi obbligatorio e abbiano meno di 15 anni di età.
Per quanto riguarda, invece, la capacità di agire, occorre segnalare che l'articolo 2 del codice civile, dopo aver sancito che essa si acquista con il raggiungimento della maggiore età, precisa che "sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".
Forma del contratto
Venendo alla forma del contratto di lavoro, con riferimento ad essa, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale nell'apposito titolo del libro quarto del codice civile.
Da ciò deriva che, vigendo nel diritto civile il principio di libertà delle forme, il contratto di lavoro può anche essere stipulato in forma orale o per atti concludenti (nonostante ciò, si segnala che la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi).
Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l'ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative speciali che impongono alcuni requisiti formali.
In taluni casi, più nel dettaglio, si prevede la forma scritta "ad substantiam": il riferimento va, ad esempio, ai contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di apprendistato, di somministrazione e di lavoro a tempo determinato con riferimento alla fissazione del termine finale. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore. In proposito si pensi, a titolo esemplificativo, al patto di prova (di cui all'articolo 2096 c.c.) e al patto di non concorrenza (per il quale si veda l'articolo 2125 c.c.).
In altri casi, invece, la forma scritta è richiesta solo "ad probationem". Ciò è quanto avviene, ad esempio, nel contratto a tempo parziale, nel contratto di lavoro ripartito e nel contratto del personale navigante aereo.
Patto di prova
Si è fatto cenno, citando i casi in cui la legge richiede la forma scritta "ad substantiam" al cd. patto di prova, che merita in questa sede un maggiore approfondimento.
Con esso ci si riferisce, in particolare, a un elemento accessorio del contratto che permette al datore di lavoro di accertare che il lavoratore sia effettivamente idoneo a svolgere il lavoro offerto e al lavoratore di verificare che l'offerta lavorativa sia opportuna e conveniente.
Infatti, come stabilito dall'articolo 2096 del codice civile, durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità. L'unico limite è rappresentato dall'ipotesi in cui la prova sia stabilita per un periodo minimo necessario: in tal caso la facoltà di recesso non può essere esercitata prima della scadenza di tale termine.
Una volta che il periodo di prova sia compiuto, l'assunzione diviene definitiva e il servizio già prestato si computa nell'anzianità di servizio.
La durata massima del periodo di prova è fissata dalla legge, indirettamente, in sei mesi, anche se spesso i contratti collettivi fanno riferimento a un arco temporale inferiore.
Adempimenti in capo al datore di lavoro
Una volta stipulato un contratto di lavoro, al datore di lavoro compete comunicare, per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al "Centro per l'impiego e la formazione" territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l'ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, sconosciute ai "vecchi" enti.
Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e della sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l'applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997).
Aggiornamento: Agosto 2016
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