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Il mutamento delle mansioni

Il rapporto di lavoro: indice della guida

La possibilità di mutare le mansioni del lavoratore e i limiti stabiliti dalla legge

Al datore di lavoro compete, come esplicazione del potere direttivo, il c.d. ius variandi, ovverosia il diritto di adibire il lavoratore alle mansioni che, di volta in volta, risultano più aderenti alle concrete e mutevoli esigenze organizzative e produttive dell'azienda. Tale potere, tuttavia, può essere esercitato entro limiti inderogabili sanciti dalla legge


L'articolo 2103 c.c.

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Il riferimento, in particolare, va all'articolo 2103 del codice civile, recentemente riformato in maniera rilevante dal cd. Jobs Act.

Tale norma, nel dettaglio, prevede come regola generale che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle che corrispondono all'inquadramento superiore che egli abbia successivamente acquisito. Il lavoratore, poi, può anche essere adibito a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento delle ultime che abbia effettivamente svolto.

Assegnazione a mansioni inferiori

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In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, l'articolo 2103 del codice civile prevede anche la possibilità di assegnarlo a mansioni che appartengono al livello di inquadramento inferiore. Esse, tuttavia, devono appartenere sempre alla medesima categoria legale.

L'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore ma appartenenti alla medesima categoria legale può aversi anche in altre ipotesi determinate dalla contrattazione collettiva.

In ogni caso, il mutamento deve essere comunicato per iscritto a pena di nullità e lascia al lavoratore il diritto al medesimo livello di inquadramento e al medesimo trattamento retributivo in godimento. Gli unici elementi retributivi eventualmente modificabili sono quelli connessi alle particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (si pensi, ad esempio, all'indennità di maneggio denaro).

Accordi individuali

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L'articolo 2103 c.c. prevede inoltre la possibilità di stipulare accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione dinanzi alle commissioni di certificazione o alle commissioni di conciliazione istituite presso le direzioni territoriali del lavoro o presso i sindacati.

Tale possibilità è concessa nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.

Nelle predette sedi il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Assegnazione a mansioni superiori

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Venendo, infine, all'assegnazione a mansioni superiori, essa può essere liberamente disposta dal datore di lavoro e dà diritto al lavoratore a percepire il trattamento corrispondente all'attività svolta.

Tale assegnazione diviene definitiva dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, a meno che non sia stata dettata dalla necessità di sostituire un altro lavoratore in servizio.

Aggiornamento: Agosto 2016


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