La retribuzione
La retribuzione del lavoratore, gli elementi essenziali, la struttura e le tipologie
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale il lavoratore si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, mentre quest'ultimo si obbliga a corrispondere al lavoratore una retribuzione come corrispettivo.
L'obbligazione retributiva, quindi, è la principale obbligazione del datore di lavoro.
- Proporzionalità e sufficienza: l'articolo 36 della Costituzione
- L'articolo 2099 del codice civile
- Tipi di retribuzione
- Struttura della retribuzione
- Il trattamento retributivo delle opere dell'ingegno
Proporzionalità e sufficienza: l'articolo 36 della Costituzione
Secondo quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente: tale norma, infatti, sancisce solennemente che "il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
Si tratta di una norma che non ha solo il valore programmatico di vincolo per il legislatore di attuare il principio in essa contenuto, ma contiene un precetto idoneo a regolare direttamente il rapporto di lavoro. Il che vuol dire che il lavoratore ha un diritto indisponibile a una retribuzione che sia proporzionata e sufficiente.
L'articolo 2099 del codice civile
Oltre che nella Costituzione, la retribuzione è regolamentata anche nel codice civile, in particolare nell'articolo 2099.
Tale norma sancisce, innanzitutto, che la retribuzione può essere a tempo o a cottimo e che il lavoratore può essere anche retribuito in tutto o in parte con la partecipazione agli utili o ai prodotti, mediante provvigione o con prestazioni in natura.
Si precisa, poi, che la retribuzione, in mancanza di accordo tra le parti,è determinata dal giudice e che essa va corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
A tal proposito, si precisa che nel nostro ordinamento vige il principio della postnumerazione, in forza del quale il diritto alla retribuzione sorge dopo che la prestazione è stata eseguita.
Tipi di retribuzione
Come accennato, l'articolo 2099 c.c. fa riferimento anche ai diversi tipi di retribuzione.
Più nel dettaglio, la retribuzione a tempo è quella rapportata alla durata della prestazione lavorativa e si divide in salario (generalmente corrisposto agli operai e rapportato alle ore) e stipendio (generalmente corrisposto agli impiegati e rapportato al mese).
La retribuzione a cottimo, invece, è quella rapportata al rendimento dell'attività lavorativa. In generale si distingue il cottimo puro (integralmente determinato sulla base dei risultati dell'attività) dal cottimo misto (in cui alla paga parametrata sui risultati si affianca un minimo di paga calcolato sul tempo).
In determinati casi la retribuzione a cottimo è imposta dalla legge. Ci si riferisce, in particolare, al lavoro a domicilio, ai casi in cui il lavoratore debba osservare un determinato ritmo produttivo in ragione del particolare tipo di organizzazione lavorativa o ai casi in cui la sua prestazione viene valutata in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
In altri casi, invece, la retribuzione a cottimo è vietata dalla legge. Ci si riferisce, in particolare, al lavoro degli apprendisti.
Venendo alla retribuzione in natura, gli esempi più diffusi mediante i quali essa si estrinseca sono il vitto, l'alloggio o i fringe benfits (ad esempio: macchina aziendale, borse di studio, polizze assicurative, etc.).
La provvigione, poi, è una modalità di retribuzione rapportata al volume d'affari che il lavoratore ha concluso per conto del lavoratore ed è particolarmente diffusa in alcuni settori, come quello assicurativo.
La partecipazione agli utili o ai prodotti, infine, è un tipo di compenso al quale generalmente si affianca uno di ammontare fisso onde evitare che sia leso il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
Struttura della retribuzione
La retribuzione, nel suo complesso, è composta da una pluralità di elementi: alcuni fondamentali, altri accessori.
Vi è innanzitutto la paga base che, in assenza di una retribuzione minima di legge, è fissata dai contratti collettivi tenendo conto delle diverse categorie e dei diversi livelli di inquadramento dei lavoratori.
Ad essa si aggiungono generalmente i cosiddetti superminimi (individuali o collettivi) e gli scatti d'anzianità.
Alla paga base, poi, spesso si sommano le cd. mensilità aggiuntive, ovverosia la tredicesima e la quattordicesima, previste dai contratti collettivi per sostenere il reddito dei lavoratori, rispettivamente, nel periodo natalizio e in quello feriale.
Altre maggiorazioni retributive sono quelle che rientrano nella generica categoria delle indennità, collegate a determinati rischi professionali (si pensi, ad esempio, all'indennità di maneggio denaro o all'indennità di cassa), alle condizioni ambientali o di lavoro (si pensi, ad esempio, all'indennità di turno o a quella per lavori pesanti) o a determinate esigenze del lavoratore (si pensi, ad esempio, all'indennità di mensa).
E' evidente, quindi, che la retribuzione percepita dal lavoratore si scompone di una pluralità di elementi, ognuno con una propria peculiare funzione, non sempre riconducibile a quella strettamente retributiva.
Non hanno di certo natura retributiva gli assegni familiari e le indennità di trasferta o di rimborso spese.
Infine, un cenno merita il diritto del lavoratore di percepire, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il cosiddetto T.F.R. (trattamento di fine rapporto), istituto che, tuttavia, merita un'apposita disamina e sul quale, quindi, non ci soffermiamo in tale sede.
Il trattamento retributivo delle opere dell'ingegno
Può talvolta accadere che il lavoratore, nell'adempimento della propria obbligazione di lavorare o occasionalmente nel corso del rapporto di lavoro, svolga un'attività creativa e realizzi così un'opera suscettibile di autonoma utilizzazione economica.
Nel nostro ordinamento sono riconosciute e disciplinate tre diverse tipologie di invenzioni del lavoratore: l'invenzione di servizio, l'invenzione d'azienda e l'invenzione occasionale.
L'invenzione di servizio si ha quando l'invenzione deriva dall'esecuzione o dall'adempimento del contratto di lavoro e l'attività inventiva è quindi oggetto della prestazione lavorativa e, come tale, retribuita.
In tal caso il lavoratore è riconosciuto autore dell'invenzione ma il diritto allo sfruttamento di questa spetta al datore di lavoro, senza l'obbligo di corrispondere una retribuzione aggiuntiva.
L'invenzione d'azienda, invece, è quella fatta nell'esecuzione o in adempimento del contratto di lavoro, ma senza che l'attività inventiva possa essere considerata l'oggetto della prestazione lavorativa, con la conseguenza che per essa non è prevista un'apposita retribuzione.
In tal caso il lavoratore è riconosciuto autore dell'invenzione, mentre i diritti di sfruttamento di questa sono del datore di lavoro il quale tuttavia, se li sfrutta (ottenendo ad esempio il brevetto), dovrà corrispondere al lavoratore un equo premio.
Infine l'invenzione occasionale è quella che, pur fatta in pendenza del rapporto di lavoro, non ha alcuna connessione con l'esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto.
In tal caso il lavoratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione mentre il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione per l'uso della stessa, per l'acquisto del brevetto o per la richiesta o l'acquisizione di brevetti all'estero per la medesima invenzione. Il tutto dietro corresponsione al lavoratore di un canone o un prezzo.
Il diritto di opzione va esercitato entro tre mesi dal deposito della domanda di brevetto.
Aggiornamento: Agosto 2016
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