Pause, riposi e ferie
Il diritto del lavoratore ai periodo di riposo, pause, riposi e ferie
Il nostro ordinamento garantisce ai lavoratori il diritto di godere di adeguati periodi di riposo ai fini, costituzionalmente garantiti, di tutelare la loro salute e di garantire il pieno sviluppo della loro persona e la loro partecipazione effettiva alla vita sociale.
Vediamo, nel dettaglio, di cosa stiamo parlando.
Pause
Innanzitutto, in caso di orario di lavoro giornaliero eccedente il limite delle sei ore, i lavoratori hanno diritto a una pausa la cui durata e le cui modalità sono stabilite dai contratti collettivi.
Se manca la disciplina collettiva, la pausa, che può essere goduta anche sul posto di lavoro, deve essere di durata non inferiore a dieci minuti e deve essere collocata tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro tenendo conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Riposo giornaliero
Oltre alle pause, il nostro ordinamento disciplina, poi, il riposo giornaliero prevedendo (all'articolo 7 del d.lgs. n. 66/2003) che i lavoratori hanno diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e precisando che tale riposo va fruito in maniera consecutiva ad eccezione dei casi in cui esso riguardi le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da periodi di reperibilità.
Tale disposizione sopperisce all'assenza di un limite esplicito di durata massima della giornata lavorativa, fissandola, implicitamente, in tredici ore.
Riposo settimanale
L'articolo 9 del decreto legislativo numero 66/2003 sancisce che il lavoratore ha anche diritto di godere, ogni sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero e calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Il riposo settimanale, di regola, deve coincidere con la domenica, ma restano salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo in un giorno diverso e i casi di lavoro basato su modelli tecnico-organizzativi di turnazione o in cui siano coinvolti lavoratori addetti ad attività aventi particolari caratteristiche fissate dallo stesso decreto 66. In ogni caso, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, lo svolgimento della prestazione lavorativa di domenica fa sorgere in capo al lavoratore il diritto ad una maggiorazione retributiva e a un riposo compensativo.
In determinati casi, peraltro, le disposizioni in materia di riposi settimanali conoscono delle eccezioni.
Si tratta, nel dettaglio:
- delle attività di lavoro a turni, quando il lavoratore cambia turno o squadra;
- delle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- di alcune attività svolte dal personale che opera nel settore dei trasporti ferroviari.
I contratti collettivi possono poi stabilire delle previsioni differenti.
Ferie
In forza di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione, i lavoratori hanno poi diritto a ferie annuali retribuite.
Tale diritto trova riconoscimento anche nell'articolo 2109 del codice civile e nell'articolo 10 del d.lgs. n. 66/2003.
In sostanza il nostro ordinamento prevede che ogni prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di almeno quattro settimane, da godere per almeno due settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo di quattro settimane, inoltre, può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute solo quando intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro o in casi eccezionali e patologici: il diritto alle ferie, infatti, è irrinunciabile.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. è il datore di lavoro a stabilire quando il lavoratore debba fruire delle ferie. Nel fare ciò, tuttavia, egli deve tenere conto non solo delle esigenze dell'impresa ma anche degli interessi dello stesso lavoratore. Il suo potere può inoltre essere mitigato dalla contrattazione collettiva.
Resta da dire che il diritto alle ferie matura anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto di lavoro dura meno di un anno e che le ferie sono generalmente ritenute incompatibili con la malattia, purché quest'ultima sia comunicata al datore di lavoro e sia di gravità tale da compromettere l'essenziale funzione di riposo.
Permessi
Un cenno meritano infine i permessi del lavoratore, che lo legittimano ad astenersi dal lavoro continuando però a percepire la retribuzione.
Il riferimento, ad esempio, va ai permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto facente parte della famiglia anagrafica del lavoratore, ai permessi per donazione di sangue o di midollo osseo, ai permessi per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive, ai permessi per sostenere concorsi o esami e ai permessi per motivi personali che spesso sono riconosciuti dai contratti collettivi.
Aggiornamento: Agosto 2016
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