Tipologie di servitù
Nell'ordinamento giuridico italiano, il diritto di servitù è soggetto a numerose classificazioni, che spesso assumono un rilievo fondamentale nelle vicende acquisitive e/o estintive del diritto medesimo
- Servitù: le diverse categorie
- Servitù volontarie e coattive
- Servitù apparenti e non apparenti
- Servitù affermative e negative
- Servitù continue e discontinue
- Altre guide sulle servitù
Servitù: le diverse tipologie
La prima fondamentale classificazione contenuta nella disciplina codicistica è quella tra le servitù coattive e quelle volontarie (aggiungendo a queste categorie le servitù costituite per usucapione e per destinazione del padre di famiglia), adottata dal legislatore del 1942, in luogo di quella prescelta nel codice previgente del 1865, che aveva generato diverse critiche per la suddivisione del diritto de quo in servitù stabilite dalla legge e servitù costituite per fatto dell'uomo.
A venire in rilievo, inoltre, nell'impianto dell'attuale codice, è la distinzione delle servitù in apparenti e non apparenti, affermative e negative, continue e discontinue.
Servitù volontarie e coattive
La summa divisio nel diritto di servitù è costituita dalla distinzione tra servitù volontarie e coattive o per imposizione della legge (per approfondimenti si rinvia ai paragrafi successivi).
Mentre le prime sono collegate all'autonomia contrattuale, potendo esistere in un numero aperto di fattispecie e avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro appartenente a diverso proprietario, le seconde formano un "numerus clausus", sono cioè "tipiche", in quanto le loro caratteristiche fondamentali e il loro contenuto sono predeterminati dalla legge, per cui non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevole di tutela (Cass. n. 920/1992), come: l'acquedotto e lo scarico, il passaggio, l'elettrodotto.
La vera differenza tra le due tipologie di servitù è l'obbligatorietà che caratterizza le seconde e non la convenzionalità, posto che anche le servitù coattive possono trovare la loro fonte anche in un negozio giuridico (Cass. n. 5053/2013).
Servitù apparenti e non apparenti
Altro criterio che offre lo spunto per un'importante distinzione è quello dell'esistenza o meno di opere e manufatti ben visibili e permanenti che siano funzionali all'esercizio della servitù: solo nel primo caso si parla di servitù "apparenti" (ad es. un ponte), le uniche che possono essere acquistate anche a titolo originario attraverso l'usucapione o la destinazione del padre di famiglia (cfr. art. 1061 c.c.).
Qualora, invece, non esistano opere, artificiali o naturali, materiali o immateriali, dal carattere permanente, tali da rivelare, per struttura e funzionalità, inequivocabilmente il peso gravante sul fondo servente, la servitù si definisce non apparente (ad es. la servitù di passaggio senza opere stabili ma solo con un sentiero consumato dal tempo).
L'apparenza dipende, dunque, dalle oggettive caratteristiche dell'opera (e non meramente dal modo in cui questa è utilizzata), tenendo conto, però, della "realtà sociale specifica, dei costumi, degli usi propri di un determinato luogo in un'epoca precisa" (Cass. n. 2994/2004).
È ancora discusso se costituisca servitù apparente o negativa la servitù di aria e di luce, giacchè, pur concretandosi in opere stabili, non denota inequivocabilmente l'esistenza del peso sul fondo servente, corrispondendo ad un non facere del suo titolare, il quale potrebbe limitarsi dunque a tollerarne la presenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 10285/1996; contra, Cass. n. 8744/1993).
Servitù affermative e negative
Altra classificazione rilevante è quella relativa alle servitù affermative e negative.
Le prime sono quelle che permettono al titolare del fondo dominante il compimento di un'attività specifica (un facere) che realizza un'ingerenza apprezzabile sul fondo servente (ad es. il passaggio, il pascolo, ecc.), il cui titolare subisce un corrispondente pati, dovendo sopportare (tollerare) una data attività (Cass. n. 15101/2014; Cass. n. 2555/1980).
Sono negative, invece, le servitù che si limitano a imporre al proprietario del fondo servente una condotta omissiva, che si sostanzia in un non facere del proprietario (ad esempio di non edificare al di sopra di una certa altezza) (Cass. n. 12350/1997).
Servitù continue e discontinue
Ulteriore distinzione degna di nota è quella tra servitù continue e discontinue, fondata da una parte, sull'intervallo temporale relativo all'esercizio (ininterrotto o meno) della servitù, dall'altra sulle conseguenze derivanti dalla condotta dell'uomo.
È stato rilevato, infatti, che le servitù continue sono quelle il cui esercizio avviene senza interruzione, non richiedendo un esercizio fondato sul fatto dell'uomo (ad es. la servitù di acquedotto), al contrario questo, fondandosi su singoli atti di utilizzo del diritto (giacchè la condotta umana per sua natura non può essere ininterrotta), dà luogo a servitù esercitate a intervalli e dunque discontinue (cfr. Cass. n. 1428/1994; Cass. n. 1378/1977; Trib. Taranto 16 dicembre 1995).
Nelle servitù discontinue (come ad es. il passaggio), l'esercizio saltuario può essere effettuato anche a intervalli temporali molto lunghi (Trib. Modena 8.5.2012). Un tipico esempio di servitù continue sono quelle negative, come ad es. la servitù altius non tollendi, che non necessita per il suo esercizio del fatto attuale dell'uomo, ma soltanto del non facere del proprietario del fondo servente (cfr. Cass. n. 24701/2009).