Altre tipologie di vendita
Tra le diverse tipologie di vendita disciplinate a livello codicistico, rileva la "vendita con riserva di gradimento" che ricorre quando i beni alienati devono essere sottoposti all'approvazione da parte del compratore. Ex art. 1520 c.c., il contratto si perfeziona, pertanto, solo allorquando il gradimento venga comunicato dal compratore al venditore. Qualora l'esame della cosa debba eseguirsi presso il venditore e il compratore non vi procede nel termine stabilito a livello contrattuale o secondo gli usi, ovvero, in mancanza, entro la data congrua fissata dal venditore, quest'ultimo si considera liberato dalla dichiarazione di gradimento. Viceversa, se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nei termini indicati, si presume che la cosa sia di suo gradimento.
Altro tipo particolare di compravendita è quella "a prova" disciplinata dall'art. 1521 c.c. che si sostanzia in una vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la res alienata abbia le qualità pattuite ovvero che sia idonea all'uso cui è destinata. Il contratto, quindi, produrrà pienamente i suoi effetti soltanto nel momento in cui venga palesato, nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi, che la cosa possegga le qualità o sia idonea agli utilizzi stabiliti ex ante.
La vendita su campione o su tipo di campione ex art. 1522 c.c. è, invece, una tipologia di contratto che utilizza il "campione" appunto come esclusivo termine di paragone per la qualità della cosa venduta, pertanto, qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che dalla convenzione o dagli usi non risulti che il campione dovesse servire unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità della res; in tal caso la risoluzione può essere domandata soltanto se la difformità dal campione sia notevole. Ad ogni modo, l'azione è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti dall'art. 1495 c.c. per la garanzia sui vizi della cosa.
Il codice disciplina, altresì: la vendita su documenti, agli artt. 1527-1529, stabilendo che in tale tipo di compravendita il venditore si libera dall'obbligo della consegna una volta rimessi al compratore sia il titolo rappresentativo della merce che gli altri documenti stabiliti dal contratto o dagli usi, trasferendo in capo al compratore, nelle ipotesi di vendita di cose in viaggio, anche i rischi del trasporto dal momento della consegna al vettore; la vendita a termine di titoli di credito, agli artt. 1531-1536 c.c., nonché la particolare vendita di eredità (artt. 1542-1547 c.c.), la quale prevede come unica garanzia da parte del venditore, quella della qualità di erede, la forma scritta ad substantiam, e l'obbligo per il venditore, che ha percepito i frutti o riscosso crediti ereditari ovvero venduto qualche bene appartenente all'eredità, di rimborsare il compratore, salvo patto contrario. Viceversa, il compratore è obbligato a rimborsare il venditore degli esborsi effettuati per debiti e pesi dell'eredità e di corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dalla medesima, salvo che sia convenuto diversamente. Per i debiti ereditari, se non vi è patto contrario, sono responsabili in solido sia il venditore che il compratore.
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