Vendita di cose mobili
Alla vendita di cose mobili, in ragione della sua diffusione e frequenza nella prassi, il codice civile dedica numerose norme (artt. 1510-1522).
Per disposizione dell'art. 1510 c.c., in mancanza di patto o di uso contrario, il luogo della consegna della res deve corrispondere a quello nel quale la stessa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero, in caso contrario, al luogo del domicilio o della sede dell'impresa del venditore. In caso di merce trasportata, il venditore si libera dall'obbligo della consegna dal momento in cui rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere, mentre il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (art. 1511 c.c.).
Nella vendita mobiliare ricorre di frequente il patto volto a garantire al compratore il buon funzionamento della cosa venduta (art. 1512 c.c.), il quale deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza ed esercitare l'azione entro il termine di prescrizione equivalente a sei mesi dalla scoperta stessa.
Il venditore potrà vedersi assegnato dal giudice un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.
In caso di dubbio sulla qualità o condizione della cosa, le parti possono chiedere l'accertamento giudiziale dei difetti eventualmente esistenti ex art. 696 c.p.c. Il giudice potrà ordinare il deposito o il sequestro della cosa, ovvero la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni (art. 1513 c.c.).
Ove il compratore non si presenti per ricevere la consegna della cosa acquistata, il venditore è legittimato a depositarla, per conto e a spese dello stesso e previa comunicazione, in un locale di pubblico deposito ovvero in altro locale stabilito dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere effettuata (art. 1514 c.c.).
In caso di inadempimento del compratore, relativamente al pagamento del prezzo, il venditore può far vendere la cosa tramite esecuzione coattiva; viceversa il compratore può far acquistare senza ritardo la res a spese del venditore per mezzo di incanto, dandone notizia al venditore (artt. 1515-1516 c.c.).
A favore del compratore adempiente opera la risoluzione di diritto dal contratto, se l'altra parte non adempie alla propria obbligazione. La risoluzione ha luogo anche a favore del venditore, laddove l'acquirente, pur non essendo scaduta l'obbligazione di pagare il prezzo, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta ovvero non l'accetta (cfr. art. 1517 c.c.), fatto salvo sempre il diritto al risarcimento del danno per inadempimento.
Nella sezione successiva a quella dedicata alla vendita di beni mobili, il legislatore aveva provveduto ad introdurre nel sistema codicistico la sezione 1-bis diretta a disciplinare la vendita dei beni di consumo, ovvero la tipologia di compravendita più frequente, in cui una delle parti è rappresentata dal "consumatore".
La relativa disciplina, precedentemente ricondotta alle disposizioni di cui agli artt. 1519bis-1519nonies, introdotta dal d. lgs. n. 24/2002, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/44/CE, è oggi affidata al d. lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo") che ha abrogato l'intero paragrafo 1-bis.
Analogamente, sulla scia delle direttive comunitarie, volte ad apprestare forme di tutela più intense allorchè l'acquirente sia un "consumatore", l'intera materia relativa alle vendite negoziate fuori dai locali commerciali e alle vendite a distanza, precedentemente disciplinata dai d.lgs. n. 50/1992 e n. 185/1999 è disciplinata, oggi, dal Codice del Consumo.
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