Garanzia per i vizi nella compravendita
A norma dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il vizio può consistere dunque sia in una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità ad essere utilizzata sia sulla mancanza di qualità che si concretizza nella carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio che la cosa dovrebbe presentare.
In merito alla garanzia per i vizi della cosa venduta, innanzitutto è bene chiarire che il compratore potrà reclamare per le vie legali solo quelli che la dottrina definisce "occulti", nel senso che l'acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l'ordinaria diligenza. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.).
I vizi, poi, devono essere giuridicamente rilevanti e lo sono solo quelli di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore (cfr. art. 1490 c.c.).
In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, la disciplina codicistica offre al compratore un duplice canale di tutela: eccetto che per i casi in cui gli usi escludano la risoluzione del contratto, potrà scegliere, infatti, tra quest'ultima (c.d. actio redhibitoria) e una proporzionale riduzione del prezzo (c.d. actio aestimatoria), fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (cfr. art 1494 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione può essere domandata anche allorché la res non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, sempre che il difetto di qualità vada oltre i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione del contratto, all'alienante compete la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti strettamente connessi alla vendita, mentre all'acquirente spetta la restituzione del bene, a patto che non sia venuto meno in conseguenza dei vizi (si pensi all'esplosione di un oggetto elettrico per un difetto di fabbricazione).
A fronte di una così ampia tutela delle ragioni del compratore, tuttavia, il legislatore ha preteso una sua attivazione pressoché immediata; a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato, infatti, l'acquirente è tenuto a denunziare all'alienante i vizi stessi, entro il termine, decisamente breve, di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
Il tempo necessario per il compimento della prescrizione dell'azione, inoltre, è abbreviato a solo un anno dalla consegna, anche se il compratore, convenuto per l'esecuzione del contratto, avrà sempre diritto a far valere la garanzia, a patto che il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e in ogni caso prima del decorso dell'anno dalla consegna (così dispone l'art. 1495 c.c.).
È bene sottolineare che la disciplina codicistica, applicabile al contratto di compravendita in generale, non si applica nel caso di vendita di beni di consumo, ovvero nei contratti in cui il venditore è un professionista e l'acquirente un consumatore. In tal caso, infatti, la normativa applicabile è quella di cui al Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) che detta una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione della sua "debolezza" contrattuale.
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