Garanzia per evizione
Per quanto concerne la garanzia per evizione, essa fa riferimento non già alla condizione materiale della res (come avviene nella garanzia per vizi), bensì alla condizione giuridica della medesima.
Cos'è l'evizione
L'evizione, difatti, si compie allorché l'acquirente sia privato della sua acquisizione, in conseguenza di una decisione giurisdizionale che dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell'accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita (art. 1485 c.c.).
Evizione totale
In caso di evizione totale (ossia che si riferisca alla res per intero), ai sensi dell'art. 1483 c.c., il venditore dovrà non solo risarcire il compratore del danno, secondo il disposto dell'art. 1479, ma anche corrispondergli il valore dei frutti che costui, a sua volta, sarà tenuto a restituire al terzo dal quale ha subito l'evizione, nonché le spese fatte per la denunzia della lite e quelle rimborsate all'attore.
Evizione parziale
Per l'evizione parziale (ossia relativa solo ad una parte del bene), il codice legittima l'acquirente a chiedere il risarcimento del danno e una riduzione del prezzo, analogamente a quanto stabilito per la vendita di cosa parzialmente altrui (art. 1480 c.c.), a meno che riesca a dimostrare che non avrebbe dato il suo consenso alla stipula del contratto se avesse saputo che non avrebbe potuto diventare titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su quella porzione del bene che è stata evitta; in tal caso, potrà chiedere la risoluzione del contratto (art. 1480 c.c.). Resta fermo, inoltre, l'obbligo del venditore di corrispondere al compratore il valore dei frutti restituiti al terzo in ragione dell'evizione parziale, nonché le spese sostenute per la lite e quelle rimborsate all'attore.
Modifica o esclusione della garanzia per evizione
Ai sensi degli artt. 1487 e 1488 c.c., è concesso alle parti modificare o escludere la prestazione della garanzia, ma il venditore, anche in caso di esclusione, sarà sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio, non essendo ammesso alcun patto contrario.
L'esclusione della garanzia comporta, in deroga alle norme stabilite dagli artt. 1479 e 1480 c.c., che, in caso di evizione, il compratore potrà pretendere dal venditore solo la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese, salvo che quest'ultimo vada esentato anche da tali obblighi laddove la vendita sia convenuta a rischio e pericolo del compratore.
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