Obbligazioni del compratore
Ai sensi dell'art. 1498, 1° comma, c.c., "il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto".
Il pagamento del prezzo rappresenta l'obbligazione principale assunta dall'acquirente: essa consiste in un'obbligazione di dare, con la quale si trasferisce la proprietà di una somma di denaro in cambio della proprietà della cosa venduta.
Per l'ipotesi che le parti non abbiano provveduto a specificare tali modalità di esecuzione della prestazione, soccorre la norma suppletiva dettata dal comma successivo dell'art. 1498 c.c., il quale dispone che, in tale evenienza, sempre che gli usi non forniscano indicazioni differenti sul punto, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Secondo il terzo comma, inoltre, qualora il prezzo non debba essere pagato al momento della consegna, il pagamento va effettuato presso il domicilio del venditore.
Per quanto riguarda la determinazione del prezzo, essa, normalmente, è compiuta direttamente dagli stessi stipulanti il contratto di compravendita, ma il legislatore, agli artt. 1473 e 1474 c.c., ha indicato delle regole per supplire a un'ipotetica omissione in tal senso.
È prevista, in primo luogo, la facoltà dei contraenti di affidare la determinazione del prezzo a un terzo (c.d. "arbitratore"), eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Laddove il terzo, non proceda alla determinazione, le parti hanno facoltà di rivolgersi al presidente del tribunale affinchè nomini una persona che effettui tale determinazione in sostituzione del terzo da loro individuato.
In secondo luogo, allorché la compravendita riguardi merce che il venditore vende abitualmente e il prezzo non sia neppure determinabile in base a dei criteri pattuiti, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore (c.d. "prezzo abituale"). Quando i beni oggetto della vendita, d'altro canto, hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Nell'impossibilità di avvalersi anche di tali norme suppletive, il corrispettivo sarà stabilito da un arbitratore, nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Altro principale obbligo del compratore è quello di ricevere la cosa acquistata. L'acquirente è, infatti, tenuto in virtù dei reciproci doveri nascenti in capo alle parti sulla corretta esecuzione ed adempimento del contratto, all'assolvimento di obblighi di collaborazione con il venditore al fine della consegna della res comprata. A proposito, rileva l'art. 1514 c.c. che, con riferimento alle vendite di cose mobili, legittima il venditore, in caso di rifiuto o mancata presenza del compratore per ricevere la cosa acquistata, a depositarla in locale di pubblico deposito ovvero in altro locale determinato giudizialmente, liberando l'alienante dall'obbligo della consegna e permettendogli di pretendere il pagamento del prezzo.
Ulteriori obbligazioni del compratore, che possono, tuttavia, essere escluse con apposita clausola contrattuale, sono, da un lato, quella di sostenere le spese del contratto di vendita e le altre accessorie, per come stabilito dall'art. 1475 c.c. (ovvero, in genere, le spese relative alla redazione dell'atto pubblico, alla trascrizione, agli obblighi fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, ecc.), e, dall'altro lato, quella di pagare all'alienante i c.d. "interessi compensativi sul prezzo", ossia gli interessi maturati sul corrispettivo, anche se questo non è ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto sia stato già consegnato al compratore e quest'ultimo stia avvantaggiandosi dei frutti o degli altri proventi che, eventualmente, la res sia in grado di produrre.
È, infine, da segnalare che qualora il compratore non adempie alle proprie obbligazioni nei termini, la parte adempiente può esperire i rimedi generali per ottenere l'adempimento ovvero la risoluzione del contratto, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni.
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