PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

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Indice della Legge Biagi
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
                             Art. 75 (3)
                           (( Finalita' ))

  ((   1.   Al   fine   di  ridurre  il  contenzioso  in  materia  di
qualificazione  dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la
certificazione   del   contratto   secondo  la  procedura  volontaria
stabilita nel presente Titolo. ))

	        
	      
                             Art. 76 (8)
                      Organi di certificazione
  1.  Sono  organi  abilitati  alla  certificazione  dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
    a)  gli  enti  bilaterali  costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di
certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
    b)  le  Direzioni  provinciali  del lavoro e le province, secondo
quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
    c)  le  universita'  pubbliche  e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito  di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti  di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
    ((  c-bis)  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione   generale   della   tutela  delle  condizioni  di  lavoro,
esclusivamente  nei  casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per  quei  datori  di  lavoro  con  unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni  imprenditoriali  che  abbiano  predisposto  a livello
nazionale  schemi  di  convenzioni  certificati  dalla commissione di
certificazione  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti  presso  la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
    c-ter)  i  consigli  provinciali dei consulenti del lavoro di cui
alla  legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ))
  ((  1-bis.  Nel  solo  caso  di  cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni   di   certificazione   istituite   presso  le  direzioni
provinciali  del  lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica  di  quanto  certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ))
  2.  Per  essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,
le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi presso un apposito albo
istituito  presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali   di   concerto   con   il  Ministro  dell'istruzione,  della
universita'  e  della  ricerca.  Per  ottenere  la  registrazione  le
universita'  sono  tenute  a  inviare, all'atto della registrazione e
ogni  sei  mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e criteri
giurisprudenziali  di  qualificazione  dei  contratti  di  lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  3.  Le  commissioni  istituite  ai  sensi  dei  commi che precedono
possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione
di una commissione unitaria di certificazione.

	        
	      
                              Art. 77.
                             Competenza
  1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della  procedura  di  certificazione  presso  le  commissioni  di cui
all'articolo 76,   comma  1,  lettera  b),  le  parti  stesse  devono
rivolgersi   alla  commissione  nella  cui  circoscrizione  si  trova
l'azienda   o   una  sua  dipendenza  alla  quale  sara'  addetto  il
lavoratore.  Nel  caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite
a  iniziativa  degli  enti  bilaterali,  esse  devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.

	        
	      
                              Art. 78.
      Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
  1.   La  procedura  di  certificazione  e'  volontaria  e  consegue
obbligatoriamente  a  una  istanza  scritta  comune  delle  parti del
contratto di lavoro.
  2.  Le  procedure  di  certificazione  sono determinate all'atto di
costituzione  delle  commissioni  di certificazione e si svolgono nel
rispetto  dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
    a) l'inizio   del   procedimento   deve  essere  comunicato  alla
Direzione   provinciale  del  lavoro  che  provvede  a  inoltrare  la
comunicazione  alle  autorita'  pubbliche  nei  confronti delle quali
l'atto   di  certificazione  e'  destinato  a  produrre  effetti.  Le
autorita'  pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni
di certificazione;
    b) il  procedimento  di  certificazione deve concludersi entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
    c) l'atto  di  certificazione deve essere motivato e contenere il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
    d) l'atto  di  certificazione  deve  contenere esplicita menzione
degli  effetti,  civili,  amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
  3.  I  contratti  di  lavoro  certificati, e la relativa pratica di
documentazione,   devono   essere   conservati   presso  le  sedi  di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro  scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta
dal  servizio  competente  di  cui  all'articolo 4-bis,  comma 5, del
decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  oppure  dalle altre
autorita'   pubbliche   nei   confronti   delle   quali   l'atto   di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
  4.  Entro  sei  mesi  dalla  entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con  proprio  decreto  codici  di buone pratiche per l'individuazione
delle  clausole  indisponibili in sede di certificazione dei rapporti
di  lavoro,  con  specifico  riferimento  ai diritti e ai trattamenti
economici  e  normativi.  Tali  codici  recepiscono, ove esistano, le
indicazioni  contenute  negli  accordi  interconfederali stipulati da
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
  5.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
vengono   altresi'  definiti  appositi  moduli  e  formulari  per  la
certificazione  del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano  conto  degli  orientamenti  giurisprudenziali  prevalenti in
materia  di  qualificazione  del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

	        
	      
                              Art. 79.
              Efficacia giuridica della certificazione
  Gli    effetti    dell'accertamento   dell'organo   preposto   alla
certificazione  del  contratto  di  lavoro  permangono, anche verso i
terzi,  fino  al  momento  in  cui sia stato accolto, con sentenza di
merito,   uno   dei   ricorsi  giurisdizionali  esperibili  ai  sensi
dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

	        
	      
                              Art. 80.
        Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
  1.  Nei  confronti  dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella  cui  sfera  giuridica  l'atto  stesso  e' destinato a produrre
effetti,  possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui  all'articolo  413  del  codice  di procedura civile, per erronea
qualificazione  del  contratto  oppure  difformita'  tra il programma
negoziale  certificato  e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno  impugnare  l'atto  di  certificazione  anche  per  vizi del
consenso.
  2.    L'accertamento    giurisdizionale    dell'erroneita'    della
qualificazione   ha   effetto   fin  dal  momento  della  conclusione
dell'accordo   contrattuale.   L'accertamento  giurisdizionale  della
difformita'  tra  il  programma  negoziale  e  quello  effettivamente
realizzato  ha  effetto  a  partire  dal  momento  in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
  3.  Il  comportamento  complessivo  tenuto  dalle  parti in sede di
certificazione   del  rapporto  di  lavoro  e  di  definizione  della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato  dal  giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
  4.    Chiunque   presenti   ricorso   giurisdizionale   contro   la
certificazione  ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi  obbligatoriamente  alla commissione di certificazione che
ha  adottato  l'atto  di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  410  del codice di procedura
civile.
  5.   Dinnanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
puo'  essere  presentato  ricorso  contro  l'atto  certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.

	        
	      
                              Art. 81.
           Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
  1.  Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni   di   consulenza   e   assistenza   effettiva   alle  parti
contrattuali,  sia  in  relazione  alla stipulazione del contratto di
lavoro  e  del  relativo  programma  negoziale  sia in relazione alle
modifiche  del  programma  negoziale  medesimo  concordate in sede di
attuazione  del  rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti
di lavoro.

	        
	      
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
                              Art. 82.
                       Rinunzie e transazioni
  1.  Le  sedi  di  certificazione  di  cui all'articolo 76, comma 1,
lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi'
a  certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del
codice  civile  a  conferma  della  volonta' abdicativa o transattiva
delle parti stesse.

	        
	      
                              Art. 83.
         Deposito del regolamento interno delle cooperative
  1.  La  procedura  di  certificazione  di  cui  al capo I e' estesa
all'atto  di  deposito  del  regolamento  interno  delle  cooperative
riguardante  la  tipologia  dei  rapporti  di lavoro attuati o che si
intendono  attuare,  in  forma alternativa, con i soci lavoratori, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni.  La  procedura  di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
  2.  Nell'ipotesi  di cui al comma 1, la procedura di certificazione
deve  essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede
di  certificazione  di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia
e  sono  costituite,  in  maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del movimento
cooperativo   e   delle   organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.

	        
	      
                              Art. 84.
              Interposizione illecita e appalto genuino
  1.  Le  procedure  di  certificazione  di cui al capo primo possono
essere  utilizzate,  sia  in  sede  di stipulazione di appalto di cui
all'articolo  1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo   programma  negoziale,  anche  ai  fini  della  distinzione
concreta  tra  somministrazione  di  lavoro  e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
  2.  Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali adotta con proprio
decreto  codici  di  buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione  illecita  e  appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa  verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e della
assunzione   effettiva   del  rischio  tipico  di  impresa  da  parte
dell'appaltatore.  Tali  codici  e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano,  le  indicazioni contenute negli accordi interconfederali o
di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

	        
	      
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