DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

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Indice della Legge Biagi
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
                             Art. 31 (3)
                          Gruppi di impresa

  1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge  11  gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
  ((  2.  I  consorzi  di  societa'  cooperative, costituiti ai sensi
dell'articolo  27  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di
cui  all'articolo  1  della  legge  11 gennaio l979, n. 12, per conto
delle  societa'  consorziate  o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata.  Tali  servizi possono essere organizzati per il tramite
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,
cosi'  come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12. ))
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione  del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.

	        
	      
                             Art. 32 (3)
     Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

  1.  Fermi  restando  i  diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento  d'azienda  di  cui alla normativa di recepimento delle
direttive  europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice  civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effetti
di  cui  al  presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi  operazione  che,  in  seguito  a  cessione  contrattuale o
fusione,  comporti  il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita'
economica  organizzata,  con  o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere  dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del  quale  il  trasferimento  e'  attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto  di  azienda.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si
applicano  altresi'  al  trasferimento  di parte dell'azienda, intesa
come  articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata,  identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento".
  2.  All'articolo  2112  del  codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda  oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime  di  solidarieta'  ((  di  cui  all'articolo  29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ))".

	      
	      
Continua
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