TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

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Indice della Legge Biagi
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

Capo I
Lavoro intermittente
                          Art. 33 (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                      Art. 34 (3) (6) (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                          Art. 35 (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                          Art. 36.(11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                          Art. 37.(11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                          Art. 38 (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                          Art. 39 (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
                          Art. 40 (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
Capo II
Lavoro ripartito
                              Art. 41.
                Definizione e vincolo di solidarieta'
  1.  Il  contratto  di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di
lavoro   mediante   il   quale  due  lavoratori  assumono  in  solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
  2.  Fermo  restando  il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e
fatta  salva  una  diversa  intesa  tra  le  parti  contraenti,  ogni
lavoratore    resta   personalmente   e   direttamente   responsabile
dell'adempimento  della  intera obbligazione lavorativa nei limiti di
cui al presente capo.
  3.  Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni
dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di  loro,  nonche'  di  modificare  consensualmente  la  collocazione
temporale  dell'orario  di  lavoro,  nel  qual  caso il rischio della
impossibilita'  della  prestazione  per  fatti  attinenti  a  uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
  4.   Eventuali   sostituzioni  da  parte  di  terzi,  nel  caso  di
impossibilita'  di  uno  o  entrambi  i  lavoratori coobbligati, sono
vietate  e  possono essere ammesse solo previo consenso del datore di
lavoro.
  5.   Salvo  diversa  intesa  tra  le  parti,  le  dimissioni  o  il
licenziamento   di   uno   dei   lavoratori   coobbligati  comportano
l'estinzione  dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova  applicazione  se,  su  richiesta del datore di lavoro, l'altro
prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa,  integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto
di  lavoro  ripartito  si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
  6.  Salvo  diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i
lavoratori  coobbligati  e'  disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile.

	        
	      
                              Art. 42.
                        Forma e comunicazioni
  1. Il  contratto  di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
    a) la  misura  percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero,  settimanale,  mensile  o  annuale  che si prevede venga
svolto  da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra
loro  intercorse,  ferma  restando  la  possibilita'  per  gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione  tra  di  loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
    b) il  luogo  di  lavoro,  nonche'  il  trattamento  economico  e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
    c) le  eventuali  misure  di  sicurezza  specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
  2.  Ai  fini  della  possibilita'  di  certificare  le  assenze,  i
lavoratori  sono  tenuti  a  informare  preventivamente  il datore di
lavoro,  con  cadenza  almeno  settimanale,  in  merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.

	        
	      
                              Art. 43.
                       Disciplina applicabile
  1.  La  regolamentazione  del  lavoro  ripartito  e' demandata alla
contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
  2.  In  assenza  di  contratti  collettivi,  e  fatto  salvo quanto
stabilito   nel  presente  capo,  trova  applicazione,  nel  caso  di
prestazioni  rese  a  favore  di  un  datore  di lavoro, la normativa
generale   del  lavoro  subordinato  in  quanto  compatibile  con  la
particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

	        
	      
                             Art. 44 (2)
                  Principio di non discriminazione

  1.  Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato (( non
))  deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo  complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
  2.  Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati
e'   riproporzionato,   in   ragione   della  prestazione  lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della  retribuzione  globale  e  delle  singole  componenti  di essa,
nonche'  delle  ferie  e dei trattamenti per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
  3.  Ciascuno  dei  lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare
alle  riunioni  assembleari  di  cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970,  n.  300,  entro  il  previsto  limite complessivo di dieci ore
annue,   il   cui   trattamento  economico  verra'  ripartito  fra  i
coobbligati    proporzionalmente    alla    prestazione    lavorativa
effettivamente eseguita.

	        
	      
                              Art. 45.
                     Disposizioni previdenziali
  1. Ai   fini  delle  prestazioni  della  assicurazione  generale  e
obbligatoria  per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita'  di  malattia  e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale  e  delle  relative  contribuzioni connesse alla durata
giornaliera,   settimanale,   mensile  o  annuale  della  prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono  assimilati  ai  lavoratori  a  tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni   e   dei   contributi  andra'  tuttavia  effettuato  non
preventivamente  ma  mese  per  mese,  salvo conguaglio a fine anno a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

	        
	      
Capo III
Lavoro a tempo parziale
                              Art. 46.
Norme  di  modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
                 successive modifiche e integrazioni
  1.  Al  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 61, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 1,  comma  2,  la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
    «a)   per  "tempo  pieno"  l'orario  normale  di  lavoro  di  cui
all'articolo 3,  comma  1,  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66,   o  l'eventuale  minor  orario  normale  fissato  dai  contratti
collettivi applicati;»;
    b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  I  contratti  collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative   sul   piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi
aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19  della  legge  20 maggio  1970,  n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare  condizioni  e modalita' della prestazione lavorativa del
rapporto  di  lavoro  di  cui  al  comma  2.  I  contratti collettivi
nazionali  possono,  altresi',  prevedere  per  specifiche  figure  o
livelli  professionali  modalita'  particolari  di  attuazione  delle
discipline  rimesse  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi  del
presente decreto.»;
    c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «Le  assunzioni  a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge  23 luglio  1991,  n.  223, e di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, possono essere effettuate anche
con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
    d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo 1  del decreto
legislativo  9 ottobre  2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'
di  richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle  concordate  con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
    e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.   I   contratti  collettivi  stipulati  dai  soggetti  indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro  supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle  quali  si  consente  di  richiedere  ad  un  lavoratore a tempo
parziale   lo   svolgimento   di  lavoro  supplementare,  nonche'  le
conseguenze   del  superamento  delle  ore  di  lavoro  supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.»;
    f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il   consenso   del   lavoratore   interessato  ove  non  prevista  e
regolamentata  dal  contratto  collettivo.  Il  rifiuto  da parte del
lavoratore  non  puo'  integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del
giustificato motivo di licenziamento.»;
    g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
    h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Nel  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale verticale o misto,
anche   a   tempo   determinato,  e'  consentito  lo  svolgimento  di
prestazioni  lavorative  straordinarie. A tali prestazioni si applica
la  disciplina  legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche  ed  integrazioni  in  materia  di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.»;
    i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
    j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo 2, comma 2, le
parti  del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto
di  quanto  previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare
clausole  flessibili  relative  alla  variazione  della  collocazione
temporale  della  prestazione  stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale  di  tipo  verticale  o misto possono essere stabilite anche
clausole  elastiche  relative alla variazione in aumento della durata
della  prestazione  lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
    1)  condizioni  e  modalita' in relazione alle quali il datore di
lavoro  puo'  modificare  la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
    2)  condizioni  e  modalita' in relazioni alle quali il datore di
lavoro   puo'   variare   in  aumento  la  durata  della  prestazione
lavorativa;
    3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della
prestazione lavorativa.»;
    k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in  aumento  la  durata  della  prestazione  lavorativa,  nonche'  di
modificare  la collocazione temporale della stessa comporta in favore
del  prestatore  di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le
parti,  di  almeno  due  giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto  a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
    l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9.  La  disponibilita'  allo  svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo  parziale  ai  sensi  del  comma  7  richiede  il  consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale   al   contratto   di  lavoro,  reso,  su  richiesta  del
lavoratore,  con  l'assistenza  di un componente della rappresentanza
sindacale  aziendale  indicato  dal  lavoratore medesimo. L'eventuale
rifiuto  del  lavoratore  non  integra  gli  estremi del giustificato
motivo di licenziamento.»;
    m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  «10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a tempo parziale di
clausole  flessibili  o  elastiche  ai sensi del comma 7 e' possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
    n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
    o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  5  (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1.  Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, o il proprio
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce  giustificato  motivo  di licenziamento. Su accordo delle
parti   risultante  da  atto  scritto,  convalidato  dalla  direzione
provinciale  del  lavoro  competente  per  territorio,  e' ammessa la
trasformazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo  parziale.  Al  rapporto  di lavoro a tempo parziale risultante
dalla  trasformazione  si  applica  la  disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
  2.  Il  contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione
di  personale  a  tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori  assunti  a  tempo  parziale  in  attivita'  presso unita'
produttive  site  nello  stesso  ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni  od  a  mansioni  equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione.
  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro  e'  tenuto  a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente  con  rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site  nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione
scritta  in  luogo  accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere  in  considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi  di  cui  all'articolo 1,  comma  3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
  4.   Gli  incentivi  economici  all'utilizzo  del  lavoro  a  tempo
parziale,    anche    a    tempo   determinato,   saranno   definiti,
compatibilmente  con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato,   nell'ambito   della  riforma  del  sistema  degli  incentivi
all'occupazione.»;
    p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
    q) l'articolo 7 e' soppresso;
    r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «L'eventuale  mancanza  o  indeterminatezza  nel  contratto scritto
delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita'   del   contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora
l'omissione  riguardi  la  durata  della  prestazione  lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la  sola  collocazione  temporale  dell'orario, il giudice provvede a
determinare  le  modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa  a  tempo  parziale  con  riferimento  alle previsioni dei
contratti  collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto  in  particolare  delle
responsabilita'  familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale  mediante  lo  svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa,
nonche'   delle  esigenze  del  datore  di  lavoro.  Per  il  periodo
antecedente  la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in  entrambi  i  casi  diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla   corresponsione   di   un  ulteriore  emolumento  a  titolo  di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso  del  successivo  svolgimento  del  rapporto, e' fatta salva la
possibilita'   di   concordare  per  iscritto  clausole  elastiche  o
flessibili  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita'  giudiziaria,  le controversie di cui al presente comma
ed  al  comma  1  possono  essere,  risolte  mediante le procedure di
conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
    s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3,  comma  7,  senza  il  rispetto  di  quanto stabilito
dall'articolo 3,  commi  7,  8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro  il  diritto,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  alla
corresponsione  di  un  ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
  2-ter.  In  assenza  di  contratti  collettivi  datore  di lavoro e
prestatore  di  lavoro  possono concordare direttamente l'adozione di
clausole  elastiche  o  flessibili  ai  sensi  delle disposizioni che
precedono.»;
    t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «Art.  12-bis  (Ipotesi  di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale).  -  1. I
lavoratori  affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di  terapie  salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno  diritto  alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo
pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale. Il
rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  trasformato
nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno a richiesta del
lavoratore.  Restano  in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.».

	        
	      
Continua
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