SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

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Indice della Legge Biagi
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

Capo I
Somministrazione di lavoro
                               Art. 20
                       Condizioni di liceita'
  1.  Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
da  ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga
ad  altro  soggetto,  di  seguito  denominato somministratore, a cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
  2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono
la  propria  attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono
a  disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono
la  prestazione  lavorativa  presso un utilizzatore, salvo che esista
una  giusta  causa  o  un  giustificato  motivo  di  risoluzione  del
contratto di lavoro.
  3.  Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
a  termine  o  a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e' ammessa:
    a)   per   servizi   di   consulenza  e  assistenza  nel  settore
informatico,   compresa  la  progettazione  e  manutenzione  di  reti
intranet  e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
    b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
    c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone
e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
    d)  per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei, archivi,
magazzini, nonche' servizi di economato;
    e)  per  attivita'  di  consulenza  direzionale,  assistenza alla
certificazione,  programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo
e  cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione del
personale;
    f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
    g)  per  la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove
iniziative   imprenditoriali   nelle  aree  Obiettivo  1  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
    h)  per  costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni  o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita'  produttive,  con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica  navale,  le  quali  richiedano piu' fasi successive di
lavorazione,  l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa;
    i)  in  tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro   nazionali   ((,  territoriali  o  aziendali))  stipulati  da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative.
  ((i-bis)  in  tutti  i  settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione  di  servizi  di  cura  e  assistenza  alla persona e di
sostegno alla famigli)).
  4.  La  somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a
fronte  di  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo,    anche    se    riferibili   all'ordinaria   attivita'
dell'utilizzatore.  La  individuazione, anche in misura non uniforme,
di  limiti  quantitativi  di  utilizzazione  della somministrazione a
tempo  determinato  e'  affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro  stipulati  da sindacati comparativamente piu' rappresentativi
in  conformita'  alla  disciplina  di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
    b)  salva  diversa  disposizione  degli accordi sindacali, presso
unita'  produttive  nelle  quali  si  sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di
somministrazione  ((,  a  meno  che  tale contratto sia stipulato per
provvedere   alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti  ovvero  sia
concluso  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 2, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi.  Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto
opera  altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione  dei  rapporti)) o una riduzione dell'orario, con diritto
al  trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti  alle  stesse  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di
somministrazione;
    c)   da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  la
valutazione   dei   rischi  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. (11)
  ((5-bis.   Qualora   il   contratto   di  somministrazione  preveda
l'utilizzo   di  lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  2,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
operano  le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del  presente  comma  si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991)). --------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                           Art. 21 (3)(11)
               Forma del contratto di somministrazione

  1.  Il  contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i   casi   e   le   ragioni   di  carattere  tecnico,  produttivo,
   organizzativo  o  sostitutivo  di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
   20;
d) l'indicazione  della presenza di eventuali rischi per l'integrita'
   e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la   data  di  inizio  e  la  durata  prevista  del  contratto  di
   somministrazione;
f) le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti i lavoratori e il loro
   inquadramento;
g) il  luogo,  l'orario  e il trattamento economico e normativo delle
   prestazioni lavorative;
h) assunzione  da  parte  del  somministratore della obbligazione del
   pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche'
   del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di  rimborsare  al
   somministratore  gli  oneri  retributivi e previdenziali da questa
   effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione   dell'obbligo   dell'utilizzatore   di  comunicare  al
   somministratore   i   trattamenti   retributivi   applicabili   ai
   lavoratori comparabili;
k) assunzione  da  parte  dell'utilizzatore, in caso di inadempimento
   del   somministratore,   dell'obbligo  del  pagamento  diretto  al
   lavoratore  del  trattamento  economico nonche' del versamento dei
   contributi  previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
   il somministratore.
  2.  Nell'indicare  gli  elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
  3.  Le  informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e
la    durata    prevedibile    dell'attivita'    lavorativa    presso
l'utilizzatore,  devono  essere comunicate per iscritto al prestatore
di  lavoro  da  parte del somministratore all'atto della stipulazione
del   contratto   di   lavoro   ovvero   all'atto  dell'invio  presso
l'utilizzatore.
  4.   In   mancanza   di  forma  scritta  .  .  .  il  contratto  di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                          Art. 22. (5)(11)
                  Disciplina dei rapporti di lavoro

  1.  In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di
lavoro  tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina  generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali.
  2.  In  caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di
lavoro  tra  somministratore  e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
per   quanto  compatibile,  e  in  ogni  caso  con  esclusione  delle
disposizioni  di  cui  ((  all'articolo  5, commi 3 e seguenti )). Il
termine  inizialmente  posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso
essere  prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei  casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato
dal somministratore.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  prestatore  di  lavoro  sia assunto con
contratto  stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita
la  misura  della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote  orarie,  corrisposta  dal  somministratore al lavoratore per i
periodi   nei   quali  il  lavoratore  stesso  rimane  in  attesa  di
assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore
alla  misura  prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e'  proporzionalmente  ridotta  in  caso di assegnazione ad attivita'
lavorativa   a   tempo  parziale  anche  presso  il  somministratore.
L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal  computo  di  ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  non  trovano applicazione anche nel caso di fine dei
lavori  connessi  alla  somministrazione  a  tempo  indeterminato. In
questo  caso  trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
  5.  In  caso  di  contratto  di  somministrazione, il prestatore di
lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione  di  normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione  per  quelle  relative  alla  materia  dell'igiene  e della
sicurezza sul lavoro.
  6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di  cui  all'articolo  4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181
del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. (5)((11))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  parziale  dell'art.  22
comma 6.
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                            Art. 23 (11)
 Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
                      regime della solidarieta'

  1.  I  lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un
trattamento  economico  e  normativo complessivamente non inferiore a
quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
  2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento  ai  contratti  di  somministrazione conclusi da soggetti
privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento  e  riqualificazione  professionale erogati, a favore dei
lavoratori  svantaggiati,  in  concorso con Regioni, Province ed enti
locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
  3.  L'utilizzatore  e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere  ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
  4.  I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita'  e  criteri  per  la  determinazione e corresponsione delle
erogazioni   economiche   correlate  ai  risultati  conseguiti  nella
realizzazione  di  programmi  concordati  tra  le  parti  o collegati
all'andamento  economico  dell'impresa.  I  lavoratori dipendenti dal
somministratore  hanno  altresi'  diritto a fruire di tutti i servizi
sociali  e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti   alla  stessa  unita'  produttiva,  esclusi  quelli  il  cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative  o  al  conseguimento  di  una  determinata anzianita' di
servizio.
  5.  Il  somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi per la
sicurezza  e la salute connessi alle attivita' produttive in generale
e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti   in   conformita'   alle  disposizioni  recate  dal  decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Il  contratto  di  somministrazione puo' prevedere che
tale  obbligo  sia  adempiuto  dall'utilizzatore;  in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni  cui  e'  adibito  il  prestatore  di  lavoro richiedano una
sorveglianza   medica   speciale   o   comportino  rischi  specifici,
l'utilizzatore  ne  informa  il  lavoratore  conformemente  a  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  L'utilizzatore  osserva
altresi',  nei  confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi
di  protezione  previsti  nei  confronti  dei propri dipendenti ed e'
responsabile   per   la   violazione   degli  obblighi  di  sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
  6.  Nel  caso  in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque  a  mansioni  non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore   deve   darne   immediata  comunicazione  scritta  al
somministratore  consegnandone  copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia  adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde
in   via   esclusiva  per  le  differenze  retributive  spettanti  al
lavoratore   occupato   in   mansioni  superiori  e  per  l'eventuale
risarcimento  del  danno  derivante  dalla  assegnazione  a  mansioni
inferiori.
  7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al  somministratore,  l'utilizzatore  comunica al somministratore gli
elementi   che   formeranno  oggetto  della  contestazione  ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  8.  In  caso  di  somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
nulla  ogni  clausola  diretta  a  limitare, anche indirettamente, la
facolta'  dell'utilizzatore  di assumere il lavoratore al termine del
contratto di somministrazione.
  9.  La  disposizione  di  cui al comma 8 non trova applicazione nel
caso  in  cui  al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita',
secondo  quanto  stabilito  dal  contratto  collettivo applicabile al
somministratore. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                            Art. 24.(11)
               Diritti sindacali e garanzie collettive

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  specifiche  per il lavoro in
cooperativa,    ai   lavoratori   delle   societa'   o   imprese   di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali
previsti   dalla   legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni.
  2.   Il  prestatore  di  lavoro  ha  diritto  a  esercitare  presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di  liberta'  e  di  attivita'  sindacale  nonche' a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
  2.   Ai   prestatori   di   lavoro  che  dipendono  da  uno  stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico  diritto  di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
  4.  L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero   alle   rappresentanze   aziendali   e,   in  mancanza,  alle
associazioni  territoriali  di categoria aderenti alle confederazioni
dei   lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale:
    a)  il  numero  e  i  motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro  prima  della  stipula  del contratto di somministrazione; ove
ricorrano  motivate  ragioni  di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto,  l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
    b)  ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei
datori  di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
e  i  motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata  degli  stessi,  il  numero  e  la  qualifica  dei  lavoratori
interessati.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                            Art. 25.(11)
                         Norme previdenziali

  1.   Gli   oneri   contributivi,   previdenziali,  assicurativi  ed
assistenziali,  previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono
a  carico  del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo  49  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore   terziario.   Sulla  indennita'  di  disponibilita'  di  cui
all'articolo  22,  comma  3,  i  contributi  sono versati per il loro
effettivo  ammontare,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa in
materia di minimale contributivo.
  2.  Il  somministratore  non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
  3.  Gli  obblighi  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni e le
malattie  professionali  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati  in  relazione  al  tipo  e  al rischio delle lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio,   o   medio  ponderato,  stabilito  per  la  attivita'  svolta
dall'impresa   utilizzatrice,   nella   quale  sono  inquadrabili  le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in  base  al  tasso  medio,  o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente   alla   lavorazione   effettivamente   prestata   dal
lavoratore  temporaneo,  ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata.
  4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici   trovano  applicazione  i  criteri  erogativi,  gli  oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                            Art. 26.(11)
                       Responsabilita' civile

  1.  Nel  caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde
nei  confronti  dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di
lavoro nell'esercizio delle sue mansioni. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                            Art. 27.(11)
                     Somministrazione irregolare

  1.  Quando  la  somministrazione  di lavoro avvenga al di fuori dei
limiti  e  delle  condizioni  di  cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere  a),  b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante
ricorso  giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore,    a   titolo   retributivo   o   di   contribuzione
previdenziale,   valgono   a   liberare   il   soggetto   che  ne  ha
effettivamente  utilizzato  la  prestazione dal debito corrispondente
fino  a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti  dal  somministratore  per la costituzione o la gestione del
rapporto,  per  il  periodo  durante  il quale la somministrazione ha
avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  dal  soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione.
  3.  Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,
commi  3  e  4,  che  consentono  la  somministrazione  di  lavoro il
controllo  giudiziale  e'  limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi  generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
delle  ragioni  che  la giustificano e non puo' essere esteso fino al
punto   di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte  tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
                            Art. 28. (11)
                    Somministrazione fraudolenta

  1.  Ferme  restando  le  sanzioni di cui all'articolo 18, quando la
somministrazione  di  lavoro  e'  posta  in  essere  con la specifica
finalita'  di  eludere  norme  inderogabili  di  legge o di contratto
collettivo  applicato  al  lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono  puniti  con  una  ammenda  di  20  euro  per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.((11))
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto  di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al  titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."

	        
	      
Capo II
Appalto e distacco
                          Art. 29 (3) (10)
                               Appalto

  1.  Ai  fini  della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo,  il  contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo   1655   del   codice   civile,   si   distingue  dalla
somministrazione  di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da  parte  dell'appaltatore,  che  puo' anche risultare, in relazione
alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio  dedotti  in  contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori  utilizzati  nell'appalto,  nonche'  per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
  ((  2.  In  caso  di  appalto  di opere o di servizi il committente
imprenditore   o   datore  di  lavoro  e'  obbligato  in  solido  con
l'appaltatore,   nonche'   con  ciascuno  degli  eventuali  ulteriori
subappaltatori   entro   il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti. ))
  3.  L'acquisizione  del  personale  gia'  impiegato  nell'appalto a
seguito  di  subentro  di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto,   non  costituisce  trasferimento  d'azienda  o  di  parte
d'azienda.
  3-bis.  Quando  il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  lavoratore interessato puo'
chiedere,  mediante  ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne  ha  utilizzato  la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
  3-ter.  Fermo  restando  quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni  di  cui  al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente  sia  una  persona  fisica  che non esercita attivita' di
impresa o professionale.

	        
	      
                             Art. 30 (3)
                              Distacco

  1.  L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per  soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori  a  disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
  2.  In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
  3.  Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con  il  consenso  del  lavoratore  interessato.  Quando  comporti un
trasferimento  a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella
in  cui  il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per   comprovate   ragioni   tecniche,  organizzative,  produttive  o
sostitutive.
  4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  ((  4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in  violazione di quanto
disposto  dal  comma  1,  il  lavoratore  interessato  puo' chiedere,
mediante  ricorso  giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di
procedura  civile,  notificato  anche  soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato  la  prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle  dipendenze  di  quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2. ))

	        
	      
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