Stabilizzazione finanziaria

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TITOLO I - Stabilizzazione finanziaria

Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
   
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   ed   urgenza   di   emanare
disposizioni per il  contenimento  della  spesa  pubblica  e  per  il
contrasto  all'evasione  fiscale  ai   fini   della   stabilizzazione
finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2010; 
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate  negli
                           ultimi tre anni 
 
1.  Le  autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2007,  2008  e  2009  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
Stato. 
 

	        
	      
   
                                Art.2 
 
      Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 
 
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali  di  pervenire
ad un  consolidamento  delle  risorse  stanziate  sulle  missioni  di
ciascun stato di previsione, in  deroga  alle  norme  in  materia  di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.
196,   limitatamente   al   triennio   2011-   2013,   nel   rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica  con  il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze,  possono  essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese  di  cui  all'articolo  21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi  allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le  autorizzazioni
legislative di cui si propongono le  modifiche  ed  i  corrispondenti
importi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta La riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle  dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero, per gli  importi  indicati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  fondo  ordinario
-delle universita', nonche'  le  risorse  destinate  all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per  mille  delle  imposte  sui
redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive
degli  effetti  di  contenimento  spesa  dei   Ministeri,   derivanti
dall'applicazione dell'articolo  6,  e  degli  Organi  costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo. 
 

	        
	      
   
                               Art. 3 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia – riduzioni di
                                spesa 
 
1. Oltre alle riduzioni di spesa  derivanti  dalle  disposizioni  del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai
seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010: 
a) eliminazioni di posti negli organici  dirigenziali.  oltre  quelli
gia' previsti da norme vigenti, i complessivamente con  un  risparmio
non inferiore a 17 milioni di euro; 
b) contenimento dei budget  per  le  strutture  di  missione  per  un
importo non inferiore a 3 milioni di euro; 
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo  non
inferiore a 50 milioni di euro. 
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1
sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato. 
3.  La  Banca  d'Italia  tiene   conto,   nell'ambito   del   proprio
ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio
2011-2013 contenuti nel presente titolo. 
 

	        
	      
   
                               Art. 4 
 
Modernizzazione   dei   pagamenti    effettuati    dalle    Pubbliche
                           Amministrazioni 
 
1. Ai fini di favorire  ulteriore  efficienza  nei  pagamenti  e  nei
rimborsi  dei  tributi  effettuati  da  parte  di  enti  e  pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale  per
pagamenti su carte elettroniche  istituzionali,  inclusa  la  tessera
sanitaria. 
2. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti: 
a) individua gli standard tecnici del  servizio  di  pagamento  e  le
modalita'  con  cui  i  soggetti  pubblici  distributori   di   carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene; 
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base
dei requisiti qualitativi  e  del  livello  di  servizio  offerto  ai
cittadini; 
c) disciplina le modalita' di utilizzo  del  servizio  da  parte  dei
soggetti pubblici, anche  diversi  dal  soggetto  distributore  delle
carte, che intendono offrire  ai  propri  utenti  tale  modalita'  di
erogazione di pagamenti; 
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti  diretti  effettuati
dai cittadini tramite  le  carte  il  canone  a  carico  del  gestore
finanziario del servizio; 
e)  disciplina  le  modalita'  di   certificazione   degli   avvenuti
pagamenti; 
stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi  di
pagamento. 
3. Il corrispettivo di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  e'  versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tra  i  soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i  soggetti  pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si provvede nei
limiti delle entrate di cui al comma 3, con la  quota  di  competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 

	        
	      
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI


   
                               Art. 5 
 
Economie negli Organi costituzionali, di  governo  e  negli  apparati
                              politici 
 
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli  importi  corrispondenti  alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle  spese  di  natura
amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste  dai  rispettivi
ordinamenti dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato  della
repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte  Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.  30  dicembre
2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate  dalle
Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione. 
2.  A  decorrere  dal  l°  gennaio  2011  il  trattamento   economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non  siano
membri del Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo  2,  primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'  ridotto  del  10  per
cento. 
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011  i  compensi  dei  componenti  gli
organi di autogoverno della magistratura  ordinaria,  amministrativa,
contabile, tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del  10  per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.  Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art.  6,  comma
1, primo periodo. 
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della  Repubblica,  della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli  regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1,  comma  5  primo  periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed  e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla  normativa  vigente,  nei
confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  Io  svolgimento  di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 3 dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009  n.196,
inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,
puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
euro a seduta. 
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto  a  percepire,
nei limiti fissati dal presente  capo,  una  indennita'  di  funzione
onnicomprensiva In nessun caso l'ammontare percepito  nell'ambito  di
ciascun mese da un consigliere puo' superare  l'importo  pari  ad  un
quinto dell'indennita' massima  prevista  dal  rispettivo  sindaco  o
presidente in base al decreto di cui al comma 8.  Nessuna  indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali."; 
b) al comma 8: 
1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza"; 
2) e' soppressa la lettera e); 
c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza"; 
d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza" sono  sostituite
dalle seguenti: "delle indennita' di funzione". 
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento  per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti  e  per  le
province con popolazione tra 500.000 e un milione di  abitanti  e  di
una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e  per  le
restanti province.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente
disposizione i comuni con meno di  1000  abitanti.  Con  il  medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo dell'indennita' di funzione
di cui al comma  2  del  citato  articolo  82,  come  modificato  dal
presente articolo. Agli amministratori  di  comunita'  montane  e  di
unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di
cui all'articolo  114  della  Costituzione,  aventi  per  oggetto  la
gestione  di  servizi  e  funzioni  pubbliche  non   possono   essere
attribuite  retribuzioni,  gettoni,  o  indennita'  o  emolumenti  in
qualsiasi forma siano essi percepiti. 
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: " i  gettoni  di  presenza  previsti"  sono
sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita'  di  funzione  o  altro
emolumento comunque denominato previsti"; 
b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello  dovuto  per
spese di indennita' di missione,". 
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  al
comma 1: 
a) le parole: "sono  dovuti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
dovuto"; 
b) sono soppresse  le  parole:  ",  nonche'  un  rimborso  forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,". 
10.  All'articolo  86,  comma  4,  del  testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono soppresse  le  parole:  "e  ai  gettoni  di
presenza". 
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli
di governo non puo' comunque  ricevere  piu'  di  una  indennita'  di
funzione, a sua scelta. 
 

	        
	      
   
                               Art. 6 
 
          Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
la partecipazione agli organi  collegiali  di  cui  all'articolo  68,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non
possono superare l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle
commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi
previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006,  n.  163,  ed  al  consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008,  n.
43. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti  enti  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo  di  30
curo a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal
presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,
contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  La
disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alte camere
di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale,  agli  enti
indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti
previdenziali ed assistenziali nazionali 
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. l comma 58 della legge 23
dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le  indennita',
i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre  utilita'  comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009  n.196,  incluse
le autorita' indipendenti, ai  componenti  di  organi  di  indirizzo,
direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi
collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  di  incarichi  di
qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile  2010.  Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di  cui  al  presente  comma  non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti  ai  sensi  del  presente  comma.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400  nonche'  agli
altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione  non
si applica al trattamento retributivo di servizio. 
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi di rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse  dell'amministrazione  di
appartenenza del dipendente ed i compensi  dovuti  dalla  societa'  o
dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione
per  confluire  nelle  risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio della dirigenza o del  personale  non  dirigenziale.".  La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi
in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,  tutti  gli  enti
pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei
revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,
rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa
disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento
statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti
adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
6. Nelle societa' inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in  misura
totalitaria,  alla  data  di   entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche,  il  compenso
dei componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale e' ridotto del 10 per cento.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo  si  applica  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
consiglio o del collegio successiva alla data di  entrata  in  vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica alle societa' quotate. 
7.  Al  fine  di  valorizzare  le   professionalita'   interne   alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi
ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed
incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre   2009   n.196,   incluse   le   autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti  e  le  fondazioni  di
ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere superiore  al  20
per cento  di  quella  sostenuta  nell'anno  2009.  L'affidamento  di
incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. 
8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di
rappresentanza, per un ammontare superiore  al  20  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine  di
ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare  i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere  dal  1°  luglio
2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e  feste  celebrative,
nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari,  da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,  nonche'  da
parte degli enti e delle strutture da esse  vigilati  e'  subordinata
alla   preventiva    autorizzazione    del    Ministro    competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
messaggi e discorsi ovvero  non  sia  possibile  l'utilizzo,  per  le
medesime  finalita',  di  video/audio  conferenze   da   remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni  caso  gli  eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese  destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al  di  fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha  diritto
a percepire compensi per lavoro  straordinario  ovvero  indennita'  a
qualsiasi titolo, ne'  a  fruire  di.  riposi  compensativi.  Per  le
magistrature e le  autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei
limiti   anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per    le
magistrature,  dai  rispettivi  organi  di  autogoverno  e,  per   le
autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  competente.  Le
disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai   convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca,  nonche'  alle
mostre realizzate, nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale,  dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  ed
agli  incontri  istituzionali  connessi  all'attivita'  di  organismi
internazionali o comunitari. 
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni  pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
sponsorizzazioni. 
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative
tra le spese di cui  ai  commi  7  e  8  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
11. Le societa',  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di
spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai
precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata  per  relazioni
pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita',    nonche'    per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione  sottoposta  al
controllo del collegio sindacale. 
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
missioni,   anche   all'estero,   con   esclusione   delle   missioni
internazioni di pace, delle missioni delle forze  di  polizia  e  dei
vigili del fuoco, del personale di magistratura,  nonche'  di  quelle
strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti  e  organismi
internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali
necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno  2009.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita'  erariale.  Il  limite  di
spesa stabilito dal presente  comma  puo'  essere  superato  in  casi
eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato
dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione,   da    comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
Io svolgimento di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  le  diarie  per  le  missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito con legge 4  agosto  2006,  n.  248,  non  sono  piu'
dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle  missioni
internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli  affari  esteri
di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle  spese
di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli  15
della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26  luglio  1978,
n. 417 e relative disposizioni di attuazione,  non  si  applicano  al
personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001  e  cessano
di  avere  effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei
contratti collettive. 
13. A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, per attivita' di formazione deve essere  non  superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto  2009.  Le  predette
amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita'  di  formazione
tramite la Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  ovvero
tramite i propri organismi di formazione.  Gli  atti  e  i  contratti
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel  primo
periodo del presente  comma  costituiscono  illecito  disciplinare  e
determinano responsabilita'  erariale.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non si applica all'attivita' di formazione  effettuata
dalle Forze  armate  e  dalle  Forze  di  Polizia  tramite  i  propri
organismi di formazione. 
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  1999,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per  il  solo  anno  2011,  esclusivamente  per
effetto  di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  La   predetta
disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  e  per  i  servizi  istituzionali  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009,  n.  14,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Il
corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.". 
16. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori  ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980,  n.  301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei
compiti di  seguito  indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta
tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito  indicata  versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio  dello  Stato  la
somma di euro 200.000.000. Il residuo  patrimonio  del  Comitato  per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni  sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione  Elettronica  REL  s.p.a.  in  liquidazione  e   nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in  liquidazione,  e'  trasferito  alla
Societa'  Fintecna  S.p.a.  o  a   Societa'   da   essa   interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge.   Detto   patrimonio   costituisce   un
patrimonio   separato   dal   residuo   patrimonio   della   societa'
trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il   proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del  Comitato  per
l'intervento nella Sir ed in  settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi  e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella  Sir  e
in  settori  ad  alta  tecnologia,  senza   che   si   faccia   luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di  tre  periti  verifica,
entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della  predetta  situazione
economico-patrimoniale, tale  situazione  e  predispone,  sulla  base
della stessa, una  valutazione  estimativa  dell'esito  finale  della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno  d'intesa
tra Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  e  i  componenti  del
soppresso  Comitato  e  il  presidente  e'   scelto   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze.  La  valutazione  deve,  fra  l'altro,
tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
liquidazione  del  patrimonio  trasferito,  ivi  compresi  quelli  di
funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,
individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la
liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per  il  trasferimento  del
patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio  di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro
dell'Economia e delle Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti  determina  l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza  fra  l'esito  economico
effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione  ed   il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo  il  70%  e'
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze  e  la  residua
quota del 30%  e'  di  competenza  della  societa'  trasferitaria  in
ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali -  Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7  dell'art.  33  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono
esenti da qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e
onere tributario comunque  inteso  o  denominato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488  a  495  e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
19. Al fine  del  perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e  comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza,  le  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
non possono, salvo quanto  previsto  dall'art.  2447  codice  civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,  aperture
di  credito,  ne'  rilasciare  garanzie  a  favore   delle   societa'
partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi
consecutivi, perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframmali. 
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui  al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine  di  salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse,  a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta  della  amministrazione  interessata,  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della  Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al  primo
periodo del presente comma. 
20. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere
successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto
ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato
Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri  per  l'attuazione
del presente comma. 
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al  presente
articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del  comma
6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati
di  autonomia  finanziaria  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non  si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del  Servizio
sanitario nazionale. 
 

	        
	      
   
                               Art. 7 
 
Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed  organismi   pubblici;
              riduzione dei contributi a favore di enti 
 
1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  e
il coordinamento stabile delle attivita'  previste  dall'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e 1'ISPESL
sono soppressi e le  relative  funzioni  sono  attribuite  all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi. 
2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle  funzioni  in
materia di  previdenza  e  assistenza,  ottimizzando  le  risorse  ed
evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e' soppresso. 
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  nonche',  per  quanto   concerne   la   soppressione
dell'ISPELS,  con  il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci  di  chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge. 
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di
un numero pari alle  unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite  in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della  definizione  dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale  transitato
dall'Ispels  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed
economico  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  del  comparto
ricerca e dell'area VII. 
Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di  riferimento  per
gli enti pubblici non  economici  da  definire  in  applicazione  del
menzionato articolo 40, comma 2,  puo'  essere  prevista  un'apposita
sezione contrattuale per le professionalita' impiegate  in  attivita'
di ricerca scientifica e tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei  relativi
rapporti. 
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi  dei
sindaci, in posizione di  fuori  ruolo  istituzionale,  soppressi  ai
sensi dei commi precedenti, sono  trasformati  in  posti  di  livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale conferiti presso i  collegi  dei  sindaci  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia  riattribuito  il  medesimo  incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti  riordinati  ai  sensi  del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione  di  appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale. 
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a)
il presidente; b) il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza;  c)  il
collegio dei sindaci; d) il direttore generale." 
b) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  presidente  ha  la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle  sedute  del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri  di
alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di  qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  adottata  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze.
Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle  predette
disposizioni, si provvede ad  acquisire  l'intesa  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine  di
trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede,  in
ogni caso, alla nomina del presidente." 
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Almeno
trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni
dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di  indirizzo
e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare"; 
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole  "il  consiglio  di
amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite dalle  parole  "il
presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma
5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a  quella  "componente
del consiglio di vigilanza."; 
e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con  voto  consultivo,  alle
sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del
consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo'  assistere
alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; 
8) al comma  8,  e'  eliminata  l'espressione  da  "il  consiglio  di
amministrazione" a "funzione pubblica"; 
g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello  di  cui  alla
lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di
cui alla lettera d; 
h) e' aggiunto il seguente comma  11:  "Al  presidente  dell'Ente  e'
dovuto, per l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  carica,  un
emolumento onnicomprensivo stabilito con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze." 
8. Le competenze attribuite al  consiglio  di  amministrazione  dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989,  n.  88,  nel  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del Presidente  della
Repubblica 24 settembre 1997, n.  366  e  da  qualunque  altra  norma
riguardante gli Enti pubblici di  previdenza  ed  assistenza  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le  esercita  con  proprie
determinazioni. 
9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento. 
10. Con effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma  1,  punto
4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'  dei  comitati  previsti
dagli  articoli  42  e  44,  della  medesima  legge,  il  numero  dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non  inferiore  al  trenta
per cento. 
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza
corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9
marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo  di  Euro  30,00  a
seduta. 
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'  istituzionale  degli
organi collegiali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  nonche'  la  partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo  alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o
medaglie). 
13.  I  regolamenti   che   disciplinano   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono  adeguati  alle  modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente  articolo,
in applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  479/1994.  Nelle  more  di  tale   recepimento,   si
applicano, in ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo. 
14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   anche
all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente   nazionale   di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Istituto affari sociali di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Presidente del consiglio  dei  Ministri  del  23  novembre  2007,  e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Per  lo  svolgimento  delle
attivita' di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
sociali, e' costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un'
apposita macroarea. Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze sono  individuate  le  risorse
umane, strumentali e fmanziarie  da  riallocare  presso  l'ISFOL.  La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari  alle
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite,  in   servizio   presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. L'ISFOL subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori  drammatici  (ENAPPSMSAD),  costituito
con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1  aprile  1978,  e'
soppresso e le relative  funzioni  sono  trasferite  all'Enpals,  che
succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Con  effetto  dalla
medesima data e' istituito presso  l'Enpals  con  evidenza  contabile
separata il Fondo assistenza e previdenza  dei  pittori  e  scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le  attivita'  e  le
passivita'  risultanti  dall'ultimo  bilancio  consuntivo   approveto
affluiscono  ad  evidenza  contabile  separata  presso  l'Enpals.  La
dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un  numero  pari  alla
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite   in   servizio   presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  ai  sensi  dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals.
Il Commissario straordinario e il  Direttore  generale  dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla  scadenza  del  mandato
prevista dai relativi decreti di nomina. 
17.  Le  economie  derivanti  dai  processi  di  razionalizzazione  e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati  dal  Ministero  del
lavoro  previsti  nel  presente  decreto  sono   computate   per   il
raggiungimento degli obiettivi  di  risparmio  previsti  all'art.  1,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e
studio in materia  di  politica  economica,  l'Istituto  di  studi  e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono
assegnate al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  funzioni
svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze;  con  gli
stessi decreti sono stabilite le date di  effettivo  esercizio  delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,  strumentali
e finanziarie riallocate presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche
presso gli enti e le istituzioni di ricerca.  I  dipendenti  a  tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base  di
apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei  decreti  di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui  al  presente  comma
provvedono conseguentemente  a  rideterminare  le  proprie  dotazioni
organiche;  i  dipendenti  trasferiti   mantengono   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di
lavoro  le   amministrazioni   di   destinazione   subentrano   nella
titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1,  comma
1279,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale  al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della
medesima Presidenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie riallocate presso la Presidenza,  nonche',  limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli  della  Presidenza  sulla   base   di   apposita   tabella   di
corrispondenza. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per la Presidenza e' attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di  lavoro  le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i  compiti  e  le
attribuzioni  esercitati   sono   trasferiti   alle   amministrazioni
corrispondentemente indicate.  Il  personale  a  tempo  indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti  enti  e'  trasferito  alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi  del
predetto allegato, e sono  inquadrati  sulla  base  di  un'  apposita
tabella  di  corrispondenza  approvata  con  decreto   del   ministro
interessato  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le  amministrazioni  di  destinazione  adeguano  le  proprie
dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito  mediante
provvedimenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.  I  dipendenti
trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico   fondamentale   e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti  piu'  elevato
rispetto a quello previsto per il personale  del  amministrazione  di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle  predette  disposizioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Gli stanziamenti finanziari a  carico  del  bilancio  dello
Stato  previsti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
provvedimento, per le esigenze di  funzionamento  dei  predetti  enti
pubblici confluiscono nello stato di previsione  della  spesa  o  nei
bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti  i  relativi
compiti ed  attribuzioni,  insieme  alle  eventuali  contribuzioni  a
carico degli utenti dei servizi per le attivita'  rese  dai  medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite
tutte le risorse  strumentali  attualmente  utilizzate  dai  predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i  compiti  e  le
funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire
la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli
uffici gia' a tal fine utilizzati." 
21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di  architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio  decreto  legislativo  24  maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  agli  enti  e  alle
istituzioni  di  ricerca.  Le  funzioni   svolte   dall'INSEAN   sono
trasferite presso le amministrazioni  destinatarie  con  uno  o  piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date  di  effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e  sono  individuate  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente  al  personale
con  profilo  di  ricercatore  e  tecnologo,  presso  gli   enti   le
istituzioni di ricerca.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella  di
corrispondenza  approvata  con  uno  dei  decreti   di   natura   non
regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui  al
presente  comma  provvedono  conseguentemente  a   rimodulare   o   a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti
mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  e   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
dell'inquadramento; nel caso in cui  tale  trattamento  risulti  piu'
elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di  destinazione
subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge  24
novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal  seguente:  "Le  nomine  dei
componenti  degli  organi  sociali  sono  effettuate  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico". 
23. Per garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi  comunitari  in
materia nucleare, i commi 8 e  9  dell'articolo  27  della  legge  23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi  gli  effetti  prodotti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima  data  e'
ricostituito il Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.p.A.,
composto di 5 membri. La  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Sogin  S.p.A.  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
gli stanziamenti sui competenti capitoli degli  stati  di  previsione
delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato  a
enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50  per
cento  rispetto  all'anno   2009.   Al   fine   di   procedere   aila
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato
concorre al finanziamento dei predetti enti, i  Ministri  competenti,
con decreto da emanare entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, stabiliscono il  riparto  delle  risorse
disponibili. 
25. Le Commissioni  mediche  di  verifica  operanti  nell'ambito  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad  eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi  di  regione  e  nelle  Province  a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le  predette  Commissioni
possono  avvalersi  a  titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente
competenti ovvero, previo accordo  con  il  Ministero  della  difesa,
delle  strutture  sanitarie  del  predetto  Ministero  operanti   sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  date  di   effettivo
esercizio del nuovo assetto  delle  commissioni  mediche  di  cui  al
presente comma. 
26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni di cui  ail'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione  economica  e  finanziaria   non   ricompresse   nelle
politiche di sviluppo e coesione. 
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il  Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato  si  avvalgono  del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica  del  Ministero
dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione  generale  per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali,  il  quale  dipende
funzionalmente dalle predette autorita'. 
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al  comma  26  si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello  sviluppo  economico.  Le  risorse  del  fondo  per   le   aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. 
29. Restano ferme le  funzioni  di  controllo  e  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato. 
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,  nel
comma 1 sono aggiunte alla  fine  le  seguenti  parole:  "nonche'  di
quelli comunque non inclusi nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196". 
31.  La  vigilanza  sul  Comitato   nazionale   permanente   per   il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.  L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 
 

	        
	      
   
                               Art. 8 
 
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 
 
1. I1 limite previsto dall'articolo 2,  comma  618,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria  e
straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello  Stato  a  decorrere  dal   2011   e'
determinato nella misura del 2 per  cento  del  valore  dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619  a  623  del
citato articolo 2 e i limiti e gli  obblighi  informativi  stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge  23
dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti  di  spesa  sono
concesse dall'Amministrazione centrale  vigilante  o  competente  per
materia, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si  applicano  nei
confronti  degli  interventi  obbligatori  ai   sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  recante  il  "Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 2008, concernente la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Per  le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito  dell'organo  interno
di controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione  degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e  nel
rispetto  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,  nonche'  gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono  tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal  comma  15,  stabilendo  misure
analoghe per il  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli  immobili.  Per
le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di  comunicazione   previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Le
disposizioni del  comma  15  si  applicano  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti. 
3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di  cui  al
comma 222, periodo nono,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa  imputabili,  non
provvede  al  rilascio  gli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia  del  demanio  il  Ministero
dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria generale  dello
Stato effettua una riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di  spesa
dell'amministrazione stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore  di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
4. Fatti salvi gli  investimenti  a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni  con
legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono  destinate  dai
predetti enti  previdenziali  all'acquisto  di  immobili  adibiti  ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,  secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del  piano
di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia del  demanio
esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli  contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici". Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
5. Al fine dell'ottimizzazione  della  spesa  per  consumi  intermedi
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato,   il
Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31  marzo
2011, criteri ed indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento
della  suddetta  spesa,  sulla  base  della  rilevazione   effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti  dalle  Amministrazioni
ai sensi  del  successivo  periodo,  nonche'  dei  dati  relativi  al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi.  La
Consip S.p.A. fornisce il  necessario  supporto  all'iniziativa,  che
potra'  prendere  in  considerazione  le   eventuali   proposte   che
emergeranno dai lavori dei Nuclei  di  Analisi  e  valutazione  della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196  del  2009.  Le
Amministrazioni di cui al  presente  comma  comunicano  al  Ministero
deil'economia e delle finanze dati  ed  informazioni  sulle  voci  di
spesa per consumi intermedi conformemente agli  schemi  nonche'  alle
modalita' di trasmissione  individuate  con  circolare  del  Ministro
dell'Economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi   entro   60   giorni
dall'approvazione del presente decreto.  Sulla  base  dei  criteri  e
delle indicazioni  di  cui  al  presente  comma,  le  amministrazioni
centrali   e   periferiche   dello   Stato   elaborano    piani    di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per  consumi  intermedi
del 3 per cento nel 2012 e del 5  per  cento  a  decorrere  dal  2013
rispetto alla spesa  del  2009a1  netto  delle  assegnazioni  per  il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del  decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30  giugno  2011  al  Ministero
dell'Economia   e   delle   finanze   ed   attuati   dalle    singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso  di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10  per  cento  degli  stanziamenti  relativi  alla
predetta spesa. In caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
piano, le risorse a  disposizione  dell'Amministrazione  inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto  allo  stanziamento  dell'anno
2009. A regime il piano viene  aggiornato  annualmente,  al  fine  di
assicurare che la spesa complessiva  non  superi  il  limite  fissato
dalla presente disposizione. 
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della  legge  12  novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  gli
enti  previdenziali  e  assistenziali  vigilati  stipulano   apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e  la
realizzazione dei poli logistici  integrati,  riconoscendo  canoni  e
oneri agevolati nella misura ridotta del 30  per  cento  rispetto  al
parametro  minimo  locativo  fissato  dall'Osservatorio  del  mercato
immobiliare  in   considerazione   dei   risparmi   derivanti   dalle
integrazioni logistiche e funzionali. 
7. Ai fini della  realizzazione  dei  poli  logistici  integrati,  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali e  assistenziali  vigilati  utilizzano  sedi  uniche  e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite  in  uso
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
8. Gli immobili acquistati  e  adibiti  a  sede  dei  poli  logistici
integrati hanno natura strumentale. Per  l'integrazione  logistica  e
funzionale  delle  sedi  territoriali  gli   enti   previdenziali   e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma  diretta  e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di  immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi  di  alienazione  di  unita'  immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati  possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a
sede dei poli logistici integrati. Le somme  residue  sono  riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della  normativa  vigente.  I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri  di  definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento  dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti  i  seguenti  periodi:  "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.  165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili  di
loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e'  effettuata  con
le modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. 
10. Al fine di rafforzare la separazione tra  funzione  di  indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa,  all'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dopo  la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ". 
11. Le somme relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace,  sono  riassegnati  al  fondo  per   il   finanziamento   della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1,  comma
46, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  La  disposizione  del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e   non   ancora
riassegnati. 
12. Al fine  di  adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 il  termine  di  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  28  e  29  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di  rischio  da  stress
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010. 
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole.  "2009  e
2010", sono sostituite dalle seguenti:  "2009,  2010,  2011,  2012  e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'anno 2014"; 
le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti:  "all'anno
2013". 
14. Fermo quanto  previsto  dall'art.  9,  le  risorse  di  cui  all'
articolo 64, comma 9, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. 
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da  parte  degli
enti  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie   di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte
degli stessi enti,  delle  somme  rivenienti  dall'alienazione  degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari,  sono  subordinate  alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  da
attuarsi con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  del
Lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle Finanze. 
 

	        
	      
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA

   
                               Art. 9 
 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
1.  Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento   economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento  in  godimento  nell'anno
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. 
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione  economica
internazionale  e  tenuto  conto  delle   esigenze   prioritarie   di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'art.  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000  euro  lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento  per  la  parte
eccedente  150.000  euro;  a  seguito  della  predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di  cui  all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10  per  cento;  la  riduzione   si   applica   sull'intero   importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato  rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai  fini  del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal  primo  periodo  del
presente comma non opera ai fini  previdenziali.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31  dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  i  trattamenti   economici   complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore  a  quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare  ovvero,  in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la  riduzione
prevista nel presente comma. 
3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello
dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
4. I rinnovi contrattuali del personale  dipendente  dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi
contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore
del   presente   decreto   i    trattamenti    retributivi    saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai
Vigili del fuoco. 
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 le  parole  "Per  gli  anni  2010  e  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013". 
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole "Per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". 
7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  la
parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014". 
8. A decorrere dall'anno 2015 le  amministrazioni  di  cui  al  comma
all'articolo 1, comma 523 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle  procedure  di
mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al  personale  cessato  nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,  comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle  parole  "anno
2010". 
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "Per  il  triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere,  per  ciascun  anno,
previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015. 
10. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
11.  Qualora  per  ciascun  ente  le   assunzioni   effettuabili   in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'. 
12. Per le assunzioni  di  cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova
applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un  contingente  di
docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'   di   servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
16.  In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il   personale
dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del
comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per  l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,  alle  procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni.  E'  fatta  salva
l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  nelle  misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo  2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
18.  Conseguentemente  sono   rideterminate   le   risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
a) comma 13, in 313 milioni di curo per l'anno  2011  e  a  decorrere
dall'anno 2012; 
b)  comma  14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere   dall'anno   2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi
e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale. 
21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  personale  non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi.  .  Per  le  categorie  di  personale  di   cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. 
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non  sono  erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
Per il predetto personale con effetto  dal  primo  gennaio  2011,  la
maturazione dell'aumento biennale o  della  classe  di  stipendio  e'
differita, una  tantum,  per  un  periodo  di  trentasei  mesi,  alla
scadenza del quale e' attribuito il corrispondente  valore  economico
maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento e' utile anche
ai fini  della  maturazione  delle  ulteriori  successive  classi  di
stipendio  o  degli  ulteriori  aumenti  biennali.  Per  il  medesimo
personale che, nel corso del periodo  di  differimento  di  trentasei
mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica
di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo  e  decorrenza
dal l°  gennaio  2014  si  procede  a  rideterminare  il  trattamento
economico spettante nella nuova qualifica  considerando  a  tal  fine
anche il valore economico della classe di  stipendio  o  dell'aumento
biennale maturato. Per  il  predetto  personale  che  nel  corso  del
periodo di differimento di trentasei  mesi  cessa  dal  servizio  con
diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza
dal 1° gennaio 2014 si procede  a  rideterminare  il  trattamento  di
pensione, considerando a tal fine anche  il  valore  economico  della
classe  di   stipendio   o   dell'aumento   biennale   maturato;   il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per  i  mesi  di
differimento. Resta ferma la disciplina  di  cui  all'  articolo  11,
commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  come
sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007,  n.
111. 
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico  ed  Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai
fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi
incrementi  economici  previsti   dalle   disposizioni   contrattuali
vigenti. 
24. Le disposizioni  recate  dal  comma  17  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 
25.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano
temporaneamente  in  posizione   soprannumeraria,   nell'ambito   dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto
dal    presente    comma    il    personale,    gia'     appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato  presso
l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito   di
ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato   presso   uffici   delle
pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.   4   del   decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli
enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.
Al  predetto   personale   e'   attribuito   un   assegno   personale
riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in
godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante   nell'ente   di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad
assegnare  agli  enti  le  relative  risorse   finanziarie.   26   In
alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo,  al
fine di rispondere alle esigenze di garantire la  ricollocazione  del
personale in soprannumero  e  la  funzionalita'  degli  uffici  della
amministrazioni    pubbliche    interessate    dalie    misure     di
riorganizzazione  di   cui   all'articolo   2,   comma   8-bis,   del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono  stipulare
accordi  di  mobilita',  anche  intercompartimentale,   intesi   alla
ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che  presentino
vacanze di organico. 
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a  qualunque
titolo  e  con  qualsiasi  contratto  in  relazione  alle  aree   che
presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili  in
altre aree ai sensi del comma 23. 
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le  Agenzie  fiscali  di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'
articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto  dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo  30  marzo  2001  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  possono   avvalersi   di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a
contratti di formazione lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'articolo 70, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le
rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome, e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale.
Per il comparto  scuola  e  per  quello  delle  istituzioni  di  alta
formazione  e   specializzazione   artistica   e   musicale   trovano
applicazione le  specifiche  disposizioni  di  settore.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge  23  dicembre
2005, n. 266. Il presente comma non  si  applica  alla  struttura  di
missione di cui all'art.  163,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto
legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto  dei  limiti
di  cui  al  presente  comma  costituisce  illecito  disciplinare   e
determina responsabilita' erariale. 
29. Le societa' non quotate controllate direttamente o indirettamente
dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  adeguano  le
loro politiche assunzionali alle disposizioni previste  nel  presente
articolo. 
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di  cui  all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
decorrono dal 1° gennaio 2011. 
31. Al fine di agevolare  il  processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo  il  rispetto  delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.
72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;  le  risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni  sono
ridotte  in  misura  pari  ail'importo  del  trattamento  retributivo
derivante  dai  trattenimenti  in  servizio.  Sono  fatti   salvi   i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al  l°  gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente  decreto.  I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1°  gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono  privi  di  effetti.  Il  presente  comma  non  si  applica   ai
trattenimenti in servizio previsti  dall'art.  16,  comma  1-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
32. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza  di  un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una  valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,  conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche  di  valore  economico
inferiore. Non si applicano le  eventuali  disposizioni  normative  e
contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima  data  e'
abrogato l'art.  19,  comma  1  ter,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico  di  livello
generale o di livello non generale, a seconda,  rispettivamente,  che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia. 
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10  per  cento  delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del  decreto-legge  28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,  e'  destinata,  per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla  legge  20
ottobre 1960,  n.  1265  e,  per  la  restante  meta',  al  fondo  di
previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  cui  sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. 
34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione  interministeriale
prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,
l'indennita'  di  impiego  operativo  per  reparti  di  campagna,  e'
corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008,  con  il
medesimo  provvedimento  interministeriale,  ridotto  del  30%.   Per
l'individuazione del suddetto  contingente  l'Amministrazione  dovra'
tener presente dell'effettivo impiego del  personale  alle  attivita'
nei reparti e nelle unita' di campagna. 
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, l'articolo  52,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta  nel
senso  che  la  determinazione  ivi  indicata,  nell'individuare   il
contingente di personale, tiene  conto  delle  risorse  appositamente
stanziate. 
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti  da  processi  di
accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo
esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze. 
37. Fermo quanto previsto dal  comma  1  del  presente  articolo,  le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del  29  novembre  2007  saranno  oggetto  di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. 
 

	        
	      
   
                               Art. 10 
 
           Riduzione della spesa in materia di invalidita' 
 
1. Per le domande presentate dal 1° giugno  2010  la  percentuale  di
invalidita'  prevista  dall'articolo  9,   comma   1,   del   decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura  pari  o
superiore all'85 per cento. 
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita'  civile,  sordita'
civile,  handicap  e  disabilita'   nonche'   alle   prestazioni   di
invalidita'  a  carattere  previdenziale  erogate  dall'I.N.P.S.   si
applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo  23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo
1989, n. 88. 
3. Fermo quanto  previsto  dal  codice  penale,  agli  esercenti  una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano  falsamente  uno
stato di malattia  o  di  handicap,  cui  consegua  il  pagamento  di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e  disabilita'  successivamente  revocati  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei  prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma  il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le  relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,  pari  al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e  disabilita'  nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del  relativo
beneficiario,    nonche'     il     danno     all'immagine     subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca  sono  tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni  di  responsabilita'.  Sono  altresi'   estese   le   sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
4. Al fine  di  proseguire  anche  per  gli  anni  2011  e  2012  nel
potenziamento dei programmi di verifica del  possesso  dei  requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita'  civile  nel  contesto
della complessiva revisione  delle  procedure  in  materia  stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  comma  2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'  modificato:  «Per
il  triennio  20102012  l'INPS  effettua,  con  le  risorse  umane  e
finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva
all'ordinaria  attivita'  di  accertamento   della   permanenza   dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli  anni
2011 e 2012 nei confronti  dei  titolari  di  benefici  economici  di
invalidita' civile.» 
5. La  sussistenza  della  condizione  di  alunno  in  situazione  di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e'  accertata  dalle  Aziende  Sanitarie,  mediante  appositi
accertamenti  collegiali  da  effettuarsi  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della  situazione  di  handicap,  deve  essere
indicata  la  patologia  stabilizzata  o  progressiva  e  specificato
l'eventuale  carattere  di  gravita',  in  presenza  dei  presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal  fine  il  collegio  deve  tener  conto   delle   classificazioni
internazionali  dell'Organizzazione   Mondiale   della   Sanita'.   I
componenti del collegio che accerta la sussistenza  della  condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,  commi  1  e  3,
della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti  di  cui  all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH),  in  sede  di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse  necessarie,  ivi  compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere 
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione,  restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle  altre
risorse professionali e materiali  necessarie  per  l'integrazione  e
l'assistenza  dell'alunno  disabile  richieste  dal  piano  educativo
individualizzato. 
 

	        
	      
   
                               Art. 11 
 
                   Controllo della spesa sanitaria 
 
1. Nel rispetto degli  equilibri  programmati  di  finanza  pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le  quali,  non  viene
verificato positivamente in sede di  verifica  annuale  e  finale  il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli  obiettivi  strutturali  del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di  cui  all'articolo
2, commi 77 e 88, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non  essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore  al  triennio,  ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi  operativi  nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via  definitiva  delle  risorse
finanziarie, in termini di competenza e di  cassa,  gia'  previste  a
legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano –
ancorche'  anticipate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  dell'articolo  6-bis  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n.  gin  mancanza  delle  quali  vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a  cui  le  predette
risorse si riferiscono. 
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro  dai  disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1,  comma  180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e  gia'
commissariate  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche  mediante
il  regolare  svolgimento  dei  pagamenti  dei  debiti  accertati  in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono,  entro
15 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,  alla
conclusione  della  procedura  di  ricognizione   di   tali   debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di  pagamento.
Al fine di  agevolare  quanto  previsto  dal  presente  comma  ed  in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,  all'art.  13,  comma
15, fino  al  31  dicembre  2010  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime. 
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non
vengono comunque effettuati a valere  sui  proventi  derivanti  dalle
manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento  ai  due
tributi sopraccitati.". 
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2,  comma  4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge  16
novembre 2001, n. 405, gli  eventuali  acquisti  di  beni  e  servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di  fuori  delle
convenzioni e per importi superiori ai  prezzi  di  riferimento  sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi  di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. 
5. Al fine di razionalizzare la  spesa  e  potenziare  gli  strumenti
della corretta programmazione, si applicano  le  disposizioni  recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare: 
a) le risorse aggiuntive al livello del  finanziamento  del  servizio
sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno  2010,  ai
sensi di quanto disposto dall'art.  2,  comma  67,  secondo  periodo,
della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  attuativo  dell'articolo  1,
comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in materia  sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella  riunione  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura  del
predetto importo di 550 milioni di curo per l'anno 2010  si  provvede
per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie  derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e  per  la  restante
parte, pari a 250 milioni di  euro  con  le  economie  derivanti  dal
presente provvedimento.  A  tale  ultimo  fine  il  fmanziamento  del
servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di  curo  per  l'anno
2010; 
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del  settore
sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente  decreto-legge  le
quote di spettanza dei grossisti  e  dei  farmacisti  sul  prezzo  di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a), di cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e  del  26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del
30,35 per cento per i farmacisti. Il  Servizio  sanitario  nazionale,
nel procedere alla corresponsione alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo  di  sconto,  rispetto  a  quanto  gia'
previsto dalla vigente normativa, una quota pari al  3,65  per  cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. 
7. Entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede: 
a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente  a  carico  della
spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222,  di  quelli  che,  in  quanto
suscettibili  di  uso  ambulatoriale  o  domiciliare,  devono  essere
erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di  pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi
del   presente   comma,    attraverso    l'assistenza    farmaceutica
territoriale,  di  cui  all'articolo  5,  comma   1,   del   medesimo
decreto-legge e con oneri a  carico  della  relativa  spesa,  per  un
importo su base annua pari a 600 milioni di euro; 
b. alla predisposizione, sulla base dei  dati  resi  disponibili  dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  di  tabelle  di  raffronto  tra  la  spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con  la  definizione
di soglie di appropriatezza  prescrittiva  basate  sul  comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con  il  miglior  risultato  in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi  attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto  al  totale
dei  medicinali  appartenenti  alla  medesima  categoria  terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni
strumenti di  programmazione  e  controllo  idonei  a  realizzare  un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base  annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali. 
8. Con Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per  incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna  dei  medicinali  acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti. 
9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico  del  SSN  in
fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,  comma  1,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  e  successive
modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non
superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza
pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio  del
minor costo a parita'  di  dosaggio,  forma  farmaceutica  ed  unita'
posologiche  per  confezione.  La  limitazione  non  si  applica   ai
medicinali  originariamente  coperti  da  brevetto  o   che   abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato
dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu'
basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre
specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del  farmaco
come erogabili a a carico del SSN,  previa  corresponsione  da  parte
dell'assistito della differenza di prezzo  rispetto  al  prezzo  piu'
basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di  erogazione
dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal
presente comma restano  nelle  disponibilita'  dei  servizi  sanitari
regionali. 
10.  Il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La  riduzione  non  si
applica ai medicinali  originariamente  coperti  da  brevetto  o  che
abbiano usufruito di licenze  derivanti  da  tale  brevetto,  ne'  ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato  successivamente  al  30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in  vigore  e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009. 
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro  della  salute
all'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'articolo  48  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003,  n.  326,  attribuiscono
priorita'  all'effettuazione  di  adeguati  piani  di  controllo  dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla  qualita'  dei
principi attivi utilizzati. 
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di  600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e
successive  modificazioni  si  interpreta  nel  senso  che  la  somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa  speciale  non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. 
14. Fermo restando gli  effetti  esplicati  da  sentenze  passate  in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa   l'efficacia   di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al  comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti  attuativi  del  comma  13
dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al  comma
1 del predetto  articolo  50  verso  la  Tessera  Sanitaria  -  Carta
nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere
in scadenza il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  cura  la
generazione  e  la  progressiva  consegna  della  TS-CNS,  avente  le
caratteristiche tecniche  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006.  A
tal fine e' autorizzata la spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2011. 
16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  attuativi   di   cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo  periodo  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dall'articolo
1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al  fine  di  accelerare  il
conseguimento dei risparmi derivanti  dall'adozione  delle  modalita'
telematiche  per  la  trasmissione  delle  ricette  mediche  di   cui
all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n.  269
del 2003, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  cura  l'avvio
della diffusione della suddetta procedura telematica,  adottando,  in
quanto  compatibili,  le  modalita'   tecniche   operative   di   cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26  febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. 
 

	        
	      
   
                               Art. 12 
 
                 Interventi in materia previdenziale 
 
1. I soggetti che a decorrere  dall'anno  2011  maturano  il  diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del
pubblico  impiego,  conseguono  il  diritto   alla   decorrenza   del
trattamento pensionistico: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449 
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti  requisiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle
indicate al comma 1: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico
delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla
data di maturazione dei previsti requisiti; 
c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.
449. 
3. L'articolo 5, comma 3, del  d.lgs.  3  febbraio  2006,  n.  42  e'
sostituito dal  seguente:  "Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per
i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la
pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione" 
4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e  che  maturano  i  requisiti  di  eta'
anagrafica  e   di   anzianita'   contributiva   richiesti   per   il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di
cessazione del rapporto di lavoro; 
b) lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo  abilitante  allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento
di limite di eta' 
5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di
10.000 lavoratori beneficiari, 
ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: 
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi  collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010; 
c) ai lavoratori che, all'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 
7.  A  titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai
dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di  servizio,
del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra   indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: 
a) in un unico  importo  annuale  se  l'ammontare  complessivo  della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 
b)  in  due  importi  annuali  se   l'ammontare   complessivo   della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.000  euro  e  il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; 
c)  in  tre  importi  annuali  se   l'ammontare   complessivo   della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal  caso  il
primo importo annuale e' pari  a  90.000  euro,  il  secondo  importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari
all'ammontare residuo. 
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia  di
determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle
prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo  annuale,  con
conseguente riconoscimento del secondo e del terzo  importo  annuale,
rispettivamente,  dopo  dodici   mesi   e   ventiquattro   mesi   dal
riconoscimento del primo importo annuale. 
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano  in  ogni  caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione
dall'impiego presentate e accolte prima  della  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  a  condizione   che   la   cessazione
dell'impiego avvenga entro il  30  novembre  2010;  resta  fermo  che
l'accoglimento    della    domanda    di     cessazione     determina
l'irrevocabilita' della stessa. 
10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate  a  decorrere
dal  I  gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbiiche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  i  quali  il  computo  dei
trattamenti di fine servizio,  comunque  denominati,  in  riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base  a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile  in  materia  di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti  di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del  6,91  per
cento. 
11. L'art. 1, comma 208 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il
principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali
vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335. 
12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e
l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, si interpretano nel senso che i  benefici  in  essi  previsti  si
applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai  connessi
adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia'
versato a titolo di contribuzione dovuta. 
 

	        
	      
   
                               Art. 13 
 
                     Casellario dell'assistenza 
 
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale
,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione  dei
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
2. Il Casellario  costituisce  l'anagrafe  generale  delle  posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa  tra  tutte  le
amministrazioni  centrali  dello   Stato,   gli   enti   locali,   le
organizzazioni  no  profit  e  gli  organismi  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche  dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle  risorse.  La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del  Casellario
avviene nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali. 
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati  trasmettono
obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma  1,
i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei
propri  archivi  e  banche  dati  secondo  criteri  e  modalita'   di
trasmissione stabilite dall'INPS. 
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.". 
5. L'INPS  e  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  con  le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. 
6.  All'articolo  35,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun  anno
ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento  fino  al
30 giugno dell'anno successivo" 
b) al comma 8 aggiungere il seguente  periodo:  "Per  le  prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso  anno
per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di  comunicazione  al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni
e integrazioni." 
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10  bis.  Ai  fini  della
razionalizzazione degli adempimenti  di  cui  all'articolo  13  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di  prestazioni  collegate
al reddito,  di  cui  al  precedente  comma  8,  che  non  comunicano
integralmente   all'Amministrazione   finanziaria    la    situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono  tenuti  ad
effettuare  la  comunicazione   dei   dati   reddituali   agli   Enti
previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di   mancata
comunicazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dagli  Enti
stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni  collegate  al
reddito  nel  corso  dell'anno  successivo  a  quello   in   cui   la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.  Qualora  entro
60  giorni  dalla  sospensione  non   sia   pervenuta   la   suddetta
comunicazione,  si  procede  alla  revoca  in  via  definitiva  delle
prestazioni collegate al reddito e al  recupero  di  tutte  le  somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la  comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine  di  60  giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa  dal  mese
successivo  alla  comunicazione,  previo  accertamento  del  relativo
diritto anche per l'anno in corso. 
 

	        
	      
   
                               Art. 14 
 
Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli   enti
                            territoriali 
 
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2011-2013  nelle  misure  seguenti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto: 
a) le regioni a statuto ordinario  per  4.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2012; 
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento  e
Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e  1.000  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
e) le province per 300 milioni di euro per  l'anno  2011  e  per  500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2; 
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione  di
cui al comma 2. 
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244
e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo  1
sono  soppresse  le  parole  "  e  quello  individuato,  a  decorrere
dall'anno 2011, in base al comma  302".  I  trasferimenti  statali  a
qualunque titolo spettanti alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono
ridotti in misura pari a 4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012  da  ripartire
proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sentita  la  Conferenza
Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I
trasferimenti correnti, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dali'anno
2012. La  riduzione  e'  effettuata  con  criterio  proporzionale.  I
trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione  superiore  a
5.000 abitanti dal  Ministero  deil'interno  sono  ridotti  di  1.500
milioni per  l'anno  2011  e  di  2.500  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno   2012.   La   riduzione   e'   effettuata   con   criterio
proporzionale. 
3. In caso di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali  che  risultino  inadempienti  nei  confronti  del  patto   di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con  decreto
del Ministro  dell'interno,a  valere  sui  trasferimenti  corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere
di ammortamento dei mutui. A  tal  fine  il  Ministero  dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni  successivi  al
termine  stabilito  per  la  certificazione  relativa  al  patto   di
stabilita' interno, l'importo della riduzione  da  operare  per  ogni
singolo ente  locale.  In  caso  di  mancata  trasmissione  da  parte
dell'ente locale della  predetta  certificazione,  entro  il  termine
perentorio   stabilito   dalla   normativa   vigente,   si    procede
all'azzeramento   automatico   dei   predetti    trasferimenti    con
l'esclusione  sopra  indicata.   In   caso   di   insufficienza   dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati  in  parte  o  in
tutto gia' erogati,  la  riduzione  viene  effettuata  a  valere  sui
trasferimenti degli anni successivi. 
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  che  non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni  2010  e
successivi sono tenute a versare  all'entrata  del  bilancio  statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione  relativa
al rispetto del patto di stabilita',  l'importo  corrispondente  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto  di  stabilita'  e'
riferito al  livello  della  spesa  si  assume  quale  differenza  il
maggiore degli scostamenti  registrati  in  termini  di  cassa  o  di
competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60  giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze
depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente
per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente
territoriale si procede al blocco di  qualsiasi  prelievo  dai  conti
della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene
acquisita. 
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito
in  materia  di  riduzione  di  trasferimenti  statali  dall'articolo
77-bis,  comma  20,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 
6. In funzione della  riforma  del  Patto  europeo  di  stabilita'  e
crescita ed in applicazione dello stesso nella  Repubblica  italiana,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  sentita  la
Regione  interessata,  puo'  essere  disposta  la   sospensione   dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che  risultino  in
deficit eccessivo di bilancio. 
7. L'art.1, comma 557,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
"1. Ai fini del  concorso  delle  autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti  al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione  delle  spese  di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi  ai
rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della  dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti
ambiti prioritari di intervento: 
a) riduzione dell'incidenza  percentuale  delle  spese  di  personale
rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro
flessibile; 
b)    razionalizzazione     e     snellimento     delle     strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organici; 
c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione
integrativa, tenuto anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni
dettate per le amministrazioni statali. 
2. Ai fini  dell'applicazione  della  presente  norma,  costituiscono
spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i  rapporti   di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione  di
lavoro,  per  il  personale  di  cui  all'articolo  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti  i  soggetti  a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del  rapporto  di  pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente. 
3. In caso di mancato rispetto della presente norma,  si  applica  il
divieto di cui all'art. 76, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133." 
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133 sono abrogati. 
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133  e'
sostituito dal seguente: 
"E' fatto divieto agli enti nei  quali  l'incidenza  delle  spese  di
personale e'  pari  o  superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".  La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
10. All'art.1, comma 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo 
11. Le province e  i  comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono
escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  relativo  all'anno  2010  i  pagamenti  in  conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre  2010  per  un  importo  non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui  passivi  in
conto capitale  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a
condizione che abbiano rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2009. 
12. Per i'anno 2010 non  si  applicano  i  commi  23,  24,  25  e  26
dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai  comuni  un  contributo  per  un
importo complessivo di 200  milioni  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto  della
popolazione e  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I
suddetti contributi non sono conteggiati tra  le  entrate  valide  ai
fini del patto di stabilita' interno. 
14. In vista della compiuta attuazione di quanto  previsto  ai  sensi
dell'articolo  24  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   e   in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio  finanziario
del Comune di Roma,  come  emergente  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   fino
all'adozione del decreto legislativo previsto  ai  sensi  del  citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito  capitolo
di bilancio del Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  con  una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  5  dicembre  2008.  La  restante  quota  delle   somme
occorrenti a fare fronte agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
predetto piano di rientro  e'  reperita  mediante  l'istituzione,  su
richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e  del
Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di  euro  annui
complessivi: 
a)  di  un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di  imbarco  dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 
15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui  al  comma
14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
sono  segregate  in  un   apposito   fondo   per   essere   destinate
esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita'
di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse
e' consentita esclusivamente  per  le  obbligazioni  imputabili  alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78  del  decreto
legge n. 112. 
16. Ferme le altre misure di contenimento della  spesa  previste  dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di  Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta  attuazione  di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,
n.  42,  per  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della
gestione ordinaria, il Comune  di  Roma  puo'  adottare  le  seguenti
apposite misure: 
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari
di maggiore efficienza; 
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni  e
servizi di pertinenza  comunale  e  delle  societa'  partecipate  dal
Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione  a  convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.
488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
c) razionalizzazione delle  partecipazioni  societarie  detenute  dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle
societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80  del
testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  dei  costi  a  carico  del  Comune  per   il
funzionamento dei propri organi, compresi  i  rimborsi  dei  permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori; 
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro  che
alloggiano nelle  strutture  ricettive  della  citta',  da  applicare
secondo   criteri   di   gradualita'   in   proporzione   alla   loro
classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di
soggiorno; 
f)  contributo  straordinario   sulle   valorizzazioni   immobiliari,
mediante l'applicazione del  contributo  di  costruzione  sul  valore
aggiuntivo  derivante   da   sopravvenute   previsioni   urbanistiche
utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente;  a  tal
fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato  fino  al  limite
massimo dell'80%; 
g) maggiorazione, fino al 3  per  mille,  dell'ICI  sulle  abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
h) utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione  anche  per  le
spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'  utilizzo  dei   proventi
derivanti dalle concessioni  cimiteriali  anche  per  la  gestione  e
manutenzione ordinaria dei cimiteri. 
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a  condizione
della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva  attuazione  delle  misure
occorrenti per il  reperimento  delle  restanti  risorse  nonche'  di
quelle finalizzate  a  garantire  l'equilibrio  economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme
eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di  200  milioni
di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione  ordinaria  del
Comune di Roma e  concorrono  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
stabilita' finanziaria. 
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla  legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15
e 16, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  alle  regioni  che
abbiano certificato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo. 
20.  Gli  atti  adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal  Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data  di  svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta  le  decisione
di violare il patto  di  stabilita'  interno,  sono  annullati  senza
indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto  l'attuazione  di
programmi comunitari. 
21. I conferimenti di  incarichi  dirigenziali  a  personale  esterno
all'amministrazione regionale  ed  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  di   consulenza,   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di  cui  all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del  decreto–legge  n.  112  del  2008,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,
deliberati, stipulati o prorogati  dalla  regione  nonche'  da  enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  stessa,  a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o  del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
22. Il Presidente della Regione, nella  qualita'  di  commissario  ad
acta,  predispone  un  piano  di  rientro;  il  piano  e'  sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che,
d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari  ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed  esperienza  per
l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. 
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art.  2,  comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009.  La
verifica  sull'attuazione  del  piano  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per
le regioni che non abbiamo violato il patto  di  stabilita'  interno,
nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed
instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta  collaborazione  con  gli  organi
politici  delle  regioni;  nelle  more  dell'approvazione  del  piano
possono essere conferiti gli incarichi di responsabile  degli  uffici
di diretta collaborazione del presidente, e possono essere  stipulati
non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo  determinato  nell'ambito
dei predetti uffici. 
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette  ad  assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 
26.  L'esercizio  delle   funzioni   fondamentali   dei   Comuni   e'
obbligatorio per l'ente titolare. 
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di entrata in vigore
della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono
considerate funzioni fondamentali  dei  comuni  le  funzioni  di  cui
all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste  dall'articolo  21,
comma 3, della citata legge n. 42 del  2009,  sono  obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione  o  unione,  da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni
sono obbligatoriamente  esercitate  in  forma  associata,  attraverso
convenzione o unione,  da  parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'
appartenuti a comunita'  montane,  con  popolazione  stabilita  dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
29.  I  comuni  non  possono  svolgere  singolarmente   le   funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa. 
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo  e
quarto, della  Costituzione,  individua  con  propria  legge,  previa
concertazione con i  comuni  interessati  nell'ambito  del  Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale  ottimale  per  lo
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma
3,  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  secondo  i  principi  di
economicita',  di  efficienza  e  di  riduzione  delle  spese,  fermo
restando  quanto  stabilito  dal  comma  28  del  presente  articolo.
Nell'ambito della normativa regionale i  comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e  i
comuni con un  numero  di  abitanti  superiore  a  100.000  non  sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
31.  I  comuni  assicurano  il  completamento  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi del presente  articolo  entro
il termine individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, adottato entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'Interno,
di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il  Ministro  per  la
semplificazione normativa e con il Ministro per  i  rapporti  con  le
Regioni. Con il medesimo  decreto  e'  stabilito,  nel  rispetto  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite
demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni  che  sono  tenuti  ad
esercitare  le  funzioni  fondamentali  in   forma   associata   deve
raggiungere. 
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2010 i
comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ovvero  ne  cedono  le
partecipazioni. La disposizione di  cui  al  presente  comma  non  si
applica  alle  societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti;
i comuni con  popolazione  compresa  tra  30.000  e  50.000  abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31
dicembre 2010 i predetto comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre
societa' gia' costituite. 
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che  la  natura  della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
 

	        
	      
CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI

   
                               Art. 15 
 
    Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione 
 
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del  pedaggio  sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione  diretta  di  ANAS
SpA,  in  relazione  ai  costi  di  investimento  e  di  manutenzione
straordinaria  oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,  nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e  fino
alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non
oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e'  autorizzata  ad  applicare
una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi  di
pedaggio A e B e di due euro per le classi di  pedaggio  3,  4  e  5,
presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio  assentite
in concessione che si interconnettono con le autostrade e i  raccordi
autostradali  in  gestione  diretta  ANAS.  Le  stazioni  di  cui  al
precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM  di  cui  al
comma 1. Gli importi  delle  maggiorazioni  sono  da  intendersi  IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non
potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del
pedaggio altrimenti dovuto. 
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2  vanno  a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo  Stato  per  investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche  in
corso di esecuzione. 
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006  n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1°  luglio  2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.  102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a: 
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e
a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello  di
entrata in vigore del presente comma; 
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e
a 6 millesimi di curo a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
5. I pagamenti dovuti ad ANAS  SpA  a  titolo  di  corrispettivo  del
contratto  di  programma-parte  servizi  sono   ridotti   in   misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione  del
comma 4. 
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a  decorrere  dall'anno
2010  un  canone  aggiuntivo   annuale,   finalizzato   alla   tutela
ambientale, che i soggetti titolari  di  una  concessione  di  grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano  all'entrata  dello
Stato. Con il medesimo decreto  e'  determinato,  in  relazione  alla
potenza  nominale  media  degli  impianti,  l'ammontare  del   canone
aggiuntivo in misura non superiore al  canone  vigente  per  ciascuna
concessione, nonche' il termine e le modalita' di versamento. 
 

	        
	      
   
                               Art. 16 
 
                  Dividendi delle societa' statali 
 
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011  e
2012 per utili e dividendi non derivanti  da  distribuzione  riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa'  partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti  l'ammontare  iscritto  nel
bilancio di previsione dei  corrispondenti  anni  e  considerate  nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  essere
prioritariamente utilizzate per concorrere  agli  oneri  relativi  al
pagamento  degli  interessi  sul  debito  pubblico;  per  l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei
titoli di Stato. 
2. Con decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo  di
cui al comma 1. 
3. L'attuazione della  presente  normativa  non  deve  comportare  un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica  concordati
in sede europea. 
 

	        
	      
   
                               Art. 17 
 
                Interventi a salvaguardia dell' euro 
 
1. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assicurare la partecipazione della Repubblica  Italiana  al  capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati
membri  dell'area  euro,  in  conformita'  con  le  Conclusioni   del
Consiglio dell'Unione europea  del  9-10  maggio  2010,  al  fine  di
assicurare la salvaguardia  della  stabilita'  finanziaria  dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di  20  milioni  di
euro per  l'anno  2010.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori  entrate
derivanti dal presente provvedimento. 
2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa'  di
cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista  finanziaria
per  concedere  prestiti  agli  Stati  membri   dell'area   euro   in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea  del
9-10 maggio 2010 e le  conseguenti  decisioni  che  verranno  assunte
all'unanimita' degli Stati  membri  dell'area  euro.  Agli  eventuali
oneri si provvede con le medesime modalita' di  cui  all'articolo  2,
comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo  26
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  apposito  allegato  dello
stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
distinto da quello gia'  previsto  dall'articolo  31  della  medesima
legge. 	        
	      
Continua
Manovra 2010-2012