CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
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TITOLO II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA |
Art. 18 (Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e contributivo) 1. I Comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia' provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione; b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi."; b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da "Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso." e' abrogato; c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo."; d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44; e) l'articolo 45 e' abrogato. 5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi."; c) e' abrogato il comma 2-ter. 6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "33 per cento";. 7, Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche' le relative modalita' di attribuzione. 8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo. 9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.
Art. 19 (Aggiornamento del catasto) 1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione. 4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'. 6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali; b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti; c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia; e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agii accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. 13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita' istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari ". 15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.
Art. 20 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) 1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"; b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.".
Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.".
Art. 23 (Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi") 1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24 (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica") 1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
Art. 25 (Contrasto di interessi) 1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Art. 26 (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento) 1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.". 2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di cui al comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 27 (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. " "7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis."; c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: "15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
Art. 28 (Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa) 1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e di accertamento realizzabili con modalita' automatizzate sono incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "centro di servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".
Art. 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) 1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente , anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato; c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b); d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle nonne vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo ali'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate e non versate". b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 dei' decreto del Presidente deila Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio."; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.". 3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente : "2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono". 6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.
Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. 3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente. 4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero. 7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore puo' proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovra' obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata. 8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata. 9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvedera' a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta. 10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. 15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi) 1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Art. 32 (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi) 1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: "j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissione di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono inserite le seguenti: "; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio."; c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: "all'esperienza professionale degli investitori;" sono inserite le seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3." 2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa' di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e' versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013. 5. Le societa' di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. 6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' abrogato. 8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
Art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili) 1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
Art. 34 (Obbligo per i non residenti di indicazione del Codice Fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari) 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e' aggiunta la seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo."; b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole "in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero" sono aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).".
Art. 35 (Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale) 1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: "Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. 3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.". 2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis – Soggetti aderenti al consoiidato nazionale 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti. 2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile". 3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 36 (Disposizioni antifrode) 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche' delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. 7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma Ibis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita' giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identita'. 7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter."; b) all'articolo 41, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro."; e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".
Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio) 1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parita' e reciprocita'. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti non black list nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti.
Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria) 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"; 3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione annuale" sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA."; b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.". 5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 6. Data la valenza del Codice Fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del Codice Fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione fmanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della cooperazione applicativa. 7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. 8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. 9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: "sospensione", sono inserite le seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni"; 2) al comma 7, dopo le parole "primo grado"sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione". b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia." 10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.". 11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: "nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all' estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa.
Art. 39 (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."