CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

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TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

   
                               Art. 18 
 
(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
                            contributivo) 
 
1. I Comuni  partecipano  all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo,  in
revisione del disposto dell'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1,  consistente,  tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,  alla  Guardia
di finanza  e  all'INPS,  di  elementi  utili  ad  integrare  i  dati
contenuti nelle dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  per  la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: 
a) i Comuni con popolazione  superiore  a  cinquemila  abitanti  sono
tenuti ad istituire, laddove  non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento  per  l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro  il
termine  di  90  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione; 
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,  laddove
non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario,  sono  tenuti  a
riunirsi  in  consorzio,  ai  sensi  dell'articolo  31  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  il  Testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   per   la   successiva
istituzione del  Consiglio  tributario.  A  tale  fine,  la  relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'  adottata  dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il  termine  di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
3. In occasione della loro prima  seduta,  successiva  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  Consigli   tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con  l'Agenzia  del
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. 
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
"L'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione  dei   comuni   le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi
residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della
emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di
domicilio fiscale dei soggetti passivi."; 
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da  "Il
comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il  comune  di
domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, segnala", e  il  periodo:  "A  tal  fine  il  comune  puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati  alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in  copia  dall'ufficio  stesso."  e'
abrogato; 
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
"Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con  riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma,  comunica  entro  sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo."; 
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44; 
e) l'articolo 45 e' abrogato. 
5. All'articolo 1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in  attuazione  dei
principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa,
la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e  contributivo
e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative  a  tributi  statali  riscosse  a
titolo  definitivo  nonche'  delle  sanzioni  civili  applicate   sui
maggiori  contributi  riscossi  a  titolo   definitivo,   a   seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso."; 
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate,  emanato  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa
con l'INPS e la Conferenza unificata,  sono  stabilite  le  modalita'
tecniche di accesso alle banche dati e  di  trasmissione  ai  comuni,
anche in via telematica, di copia  delle  dichiarazioni  relative  ai
contribuenti in essi residenti, nonche' quelle  della  partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.
Per le attivita' di  supporto  all'esercizio  di  detta  funzione  di
esclusiva competenza  comunale,  i  comuni  possono  avvalersi  delle
societa' e degli enti partecipati  dai  comuni  stessi  ovvero  degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire
ai comuni l'accesso alle banche  dati  utilizzate.  Con  il  medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie  per  le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale  e  contributivo;
in tale ultimo caso,  il  provvedimento,  adottato  d'intesa  con  il
direttore dell'Agenzia del  territorio  per  i  tributi  di  relativa
competenza,  puo'  prevedere  anche  una  applicazione  graduale   in
relazione ai diversi tributi."; 
c) e' abrogato il comma 2-ter. 
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono  sostituite  dalle
seguenti: "33 per cento";. 
7, Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per  cento
e le sanzioni civili spettanti  ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento,  ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  nonche'  le   relative
modalita' di attribuzione. 
8. Resta fermo il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di  accesso  dei  comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  ai
comuni,  nonche'  alle  modalita'  di  partecipazione  degli   stessi
all'accertamento fiscale e contributivo. 
9. Gli  importi  che  lo  Stato  riconosce  ai  comuni  a  titolo  di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto  delle  somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione  Europea.  Sulle  quote  delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle  Regioni  a
statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti  riconoscere
ai   comuni   le   somme   dovute   a   titolo   di    partecipazione
all'accertamento. 
 

	        
	      
   
                               Art. 19 
 
                     (Aggiornamento del catasto) 
 
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe
Immobiliare  Integrata",  costituita  e  gestita   dall'Agenzia   del
Territorio secondo  quanto  disposto  dall'articolo  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare  Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche  dati
disponibili presso l'Agenzia del  Territorio  per  ciascun  immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 
2. In fase di prima applicazione l'accesso  all'Anagrafe  Immobiliare
Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema  di  regole
tecnico-giuridiche emanate  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
3. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della
attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le
modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della
predetta attestazione. 
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni,  censuaria
e cartografica, del catasto edilizio  urbano,  nonche'  dei  dati  di
superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione  ordinaria,
e'  garantita  ai  Comuni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ad
esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il
Sistema telematico,  il  Portale  per  i  Comuni  ed  il  Sistema  di
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
5.  Le  funzioni   catastali   connesse   all'accettazione   e   alla
registrazione degli  atti  di  aggiornamento  sono  svolte  in  forma
partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un
sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi,  emanate  con  decreto
del Ministro dell'Economia e delle  Finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Le  suddette  regole
tecnico-giuridiche      costituiscono      principi      fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle  Regioni  a
statuto  speciale.  Ove  non  esercitate  dai  Comuni,  le  attivita'
connesse alle predette  funzioni  sono  esercitate  dall'Agenzia  del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte  dall'Agenzia
del Territorio le funzioni in materia di: 
a) individuazione di  metodologie  per  l'esecuzione  di  rilievi  ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e  cartografie
catastali; 
b) controllo  della  qualita'  delle  informazioni  catastali  e  dei
processi di aggiornamento degli atti; 
c) gestione unitaria e certificata della base dei  dati  catastali  e
dei flussi di aggiornamento delle informazioni di  cui  alla  lettera
b), anche trasmessi con il Modello  unico  digitale  per  l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; 
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica  di  riferimento
per il Modello unico digitale per l'edilizia; 
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 5, nonche'  poteri  di  applicazione  delle  relative  sanzioni
determinate  con  decreto  di  natura  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  emanato  previa  intesa   con   la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude  le
operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo  2,  comma  36,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni. 
8. Entro il 31 dicembre  2010  i  titolari  di  diritti  reali  sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla
data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente
alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende
disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale
per i Comuni. 
9. Entro il medesimo termine del  31  dicembre  2010  i  titolari  di
diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che
abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla
presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di
aggiornamento catastale. 
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili  non  provvedono  a
presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di  una
rendita presunta, da iscrivere  transitoriamente  in  catasto,  anche
sulla base degli  elementi  tecnici  forniti  dai  Comuni.  Per  tali
operazioni  l'Agenzia  del   Territorio   puo'   stipulare   apposite
convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi   delle   categorie
professionali. 
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili  non  provvedono  a
presentare ai sensi del comma 9  le  dichiarazioni  di  aggiornamento
catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del
Territorio procede agii  accertamenti  di  competenza  anche  con  la
collaborazione  dei  Comuni.  Per  tali  operazioni   l'Agenzia   del
Territorio puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Organismi
rappresentativi delle categorie professionali. 
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio,  sulla
base    di    nuove     informazioni     connesse     a     verifiche
tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati
che non risultano dichiarati al  Catasto.  In  tal  caso  si  rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo  2,  comma  36,
del decreto-legge n. 262 del 2006.  Qualora  i  titolari  di  diritti
reali sugli immobili individuati non  ottemperino  entro  il  termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del  Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai  sensi  del  comma
10. Restano fermi  i  poteri  di  controllo  dei  Comuni  in  materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. 
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento  della
attivita'  istruttorie  connesse   all'accertamento   catastale,   si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli  51  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'  aggiunto
il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le  scritture  private
autenticate  tra  vivi  aventi  ad  oggetto  il   trasferimento,   la
costituzione o lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su
fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari
urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione  catastale,  il
riferimento   alle   planimetrie   depositate   in   catasto   e   la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo
stato di fatto dei dati catastali e delle  planimetrie.  Prima  della
stipula  dei  predetti  atti  il  notaio  individua  gli  intestatari
catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei
registri immobiliari ". 
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul  territorio  dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,  deve
contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli  immobili.  La
mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata  fatto
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di  registro  ed  e'
punita con la sanzione prevista  dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a  decorrere
dal 1° luglio 2010. 
 

	        
	      
   
                               Art. 20 
 
    (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni 
           all'uso del contante e dei titoli al portatore) 
 
1. A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 
2. In ragione  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  ed  al  fine  di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30  giugno  2009"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"; 
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto  il  seguente  comma:
"Per  le  violazioni  previste  dai  precedenti  commi,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria non  puo'  comunque  essere  inferiore  nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro  la  sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila  euro
le sanzioni  minima  e  massima  sono  aumentate  del  cinquanta  per
cento.". 
 

	        
	      
   
                               Art. 21 
 
       (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 
 
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
individuate  modalita'  e  termini,  tali  da  limitare  al   massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione  telematica  delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
importo  non  inferiore  a  euro  tremila.  Per   l'omissione   delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la  sanzione  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 

	        
	      
   
                               Art. 22 
 
             (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 
 
1.  Al  fine  di  adeguare  l'accertamento  sintetico   al   contesto
socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche
mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 
"L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate  dai  commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi
esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 
La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'   fondata   sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva
individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e
dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
con periodicita' biennale.  In  tale  caso  e'  fatta  salva  per  il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
La  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 
L'ufficio che  procede  alla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5
del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218.  Dal   reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i  soli  oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri  sostenuti
dal contribuente, le detrazioni  dall'imposta  lorda  previste  dalla
legge.". 
 

	        
	      
   
                               Art. 23 
 
        (Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi") 
 
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un  anno  dalla  data  di
inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione  delle
posizioni da sottoporre  a  controllo  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da  assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni  a  specifico  rischio  di
evasione e frode fiscale e contributiva. 
 

	        
	      
   
                               Art. 24 
 
    (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica") 
 
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,
basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati
ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta. 
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei  confronti  dei  contribuenti
non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia  delle
entrate e la  Guardia  di  finanza  realizzano  coordinati  piani  di
intervento annuali elaborati sulla  base  di  analisi  di  rischio  a
livello locale che  riguardino  almeno  un  quinto  della  platea  di
riferimento. 
 

	        
	      
   
                               Art. 25 
 
                      (Contrasto di interessi) 
 
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste  Italiane  SPA
operano  una  ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto
dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari,  con  obbligo  di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
2007, n. 241. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  individuate  le  tipologie  di  pagamenti  nonche'  le
modalita'   di   esecuzione   degli   adempimenti    relativi    alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. 
 

	        
	      
   
                               Art. 26 
 
                  (Adeguamento alle direttive OCSE 
      in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento) 
 
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla  Organizzazione
per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   in   materia   di
documentazione  dei  prezzi  di  trasferimento  ed  ai  principi   di
collaborazione  tra  contribuenti  ed  amministrazione   finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di  rettifica
del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati  nell'ambito
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da  cui  derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui
al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso,  ispezione
o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente, deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.". 
2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di  cui  al
comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  deve
essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto.  La  comunicazione
concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso  alla  data
di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge,  deve  essere   comunque
effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 

	        
	      
   
                               Art. 27 
 
(Adeguamento  alla  normativa  europea  in  materia   di   operazioni
                          intracomunitarie 
                 ai fini del contrasto delle frodi) 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 35, comma 2,  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare  operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; 
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma
2, lettera e bis) entro trenta  giorni  dalla  data  di  attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento  di  diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al  Titolo  II,
Capo H del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. " 
"7-ter. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o  revoca  dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis."; 
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: 
"15-quater.   Ai   fini   del   contrasto   alle    frodi    sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di  inclusione  delle
partite IVA nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
operazioni  intracomunitarie,   ai   sensi   dell'articolo   22   del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.". 
 

	        
	      
   
                               Art. 28 
 
  (Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate 
              per contrastare la microevasione diffusa) 
 
1.  Al  fine   di   contrastare   l'inadempimento   dell'obbligo   di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano
aver percepito e non  dichiarato  redditi  di  lavoro  dipendente  ed
assimilati sui  quali,  in  base  ai  flussi  informativi  dell'INPS,
risultano  versati  i  contributi  previdenziali  e   non   risultano
effettuate le previste ritenute. 
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di  controllo  e  di
accertamento   realizzabili   con   modalita'   automatizzate    sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la  effettuazione  ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza  su
tutto  o  parte  del  territorio  nazionale,   individuate   con   il
regolamento di amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui
all'articolo 71, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.
Conseguentemente, all'articolo  4  ed  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  dopo  le  parole  "centro  di
servizio"  sono  aggiunte  le  seguenti:   "o   altre   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con  competenza  su  tutto  o  parte  del
territorio   nazionale,   individuate   con   il    regolamento    di
amministrazione di cui all'articolo 71  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista  a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,  senza  oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.". 
 

	        
	      
   
                               Art. 29 
 
        (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) 
 
1. Le attivita' di riscossione  relative  agli  atti  indicati  nella
seguente lettera a)  notificati  a  partire  dal  1°  luglio  2011  e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto  ed  il
connesso  provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti  dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. L'intimazione ad adempiere al pagamento  e'  altresi'  contenuta
nei successivi atti da notificare al contribuente  ,  anche  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui  siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di  accertamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto
ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche  ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19  giugno
1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento  delle  somme  dovute
deve  avvenire  entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
raccomandata; 
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della
notifica e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per  il  pagamento,  la  riscossione
delle somme richieste, in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
iscrizione  a  ruolo,  e'  affidata  in  carico  agli  agenti   della
riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con  le  modalita'
determinate  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato; 
c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo  esito  della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b); 
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi
elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate  fornisce,
anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli  elementi
utili ai fini del  potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento; 
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui
alla lettera a) e senza la  preventiva  notifica  della  cartella  di
pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno  dalla  notifica  degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'  preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo  50  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    602.
L'espropriazione forzata,  in  ogni  caso,  e'  avviata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo; 
f) a partire dal primo giorno successivo al  termine  ultimo  per  la
presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
g) ai fini della procedura di riscossione  contemplata  dal  presente
comma, i riferimenti contenuti in  norme  vigenti  al  ruolo  e  alla
cartella di pagamento si  intendono  effettuati  agli  atti  indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si
intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione
del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere
concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare
tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero  di
efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle  nonne
vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate  a  razionalizzare,
progressivamente, coerentemente con  le  norme  di  cui  al  presente
comma, le procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento  sia
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che  ai  fini
degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate  e  delle
altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo comma, dopo  le  parole  "con  riguardo  ali'imposta  sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate". 
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La
proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione  di
cui all'articolo 161, e' depositata presso gli  uffici  indicati  nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione
ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo
legale rappresentante ai sensi  dell'articolo  47  dei'  decreto  del
Presidente  deila  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la
documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio."; 
c) dopo il sesto comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "La  transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti
dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatorie.". 
3. All'articolo 87 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente : 
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di
concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del  Regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro  anni  chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a
dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro  anni  chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se
l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.". 
5. All'articolo 27, comma 7,  primo  periodo,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti  a
ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al
provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di
contestazione, sono". 
6. In caso di  fallimento,  il  curatore,  entro  i  quindici  giorni
successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le
sanzioni applicabili. 
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale
il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni
di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del  contesto
mediante  gli  istituti  previsti  dall'articolo  182-ter  del  Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267,  dal  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, la responsabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo. 
 

	        
	      
   
                               Art. 30 
 
        (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) 
 
1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita'  il  codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale e sanzioni l'agente della  riscossione  competente
in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe  tributaria  alla
data di formazione dell'avviso. L'avviso,  per  i  crediti  accertati
dagli uffici, dovra' altresi' contenere  l'intimazione  ad  adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati  entro  il
termine di 90 giorni dalla notifica  nonche'  l'indicazione  che,  in
mancanza del  pagamento,  l'agente  della  riscossione  indicato  nel
medesimo avviso  procedera'  ad  esecuzione  forzata.  L'avviso  deve
essere  sottoscritto,   anche   mediante   firma   elettronica,   dal
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. 
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli  elementi  di  cui  al
comma  2,  relativo  alle  somme  dovute  a  titolo   di   contributi
previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto  o  in  parte,  e'  consegnato
all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei  termini
fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso
al contribuente. 
4. L'avviso di addebito e'  notificato  in  via  prioritaria  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento. 
5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato,  in  deroga  alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
46,  agli  agenti  della  riscossione  con  le  modalita'   stabilite
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi
elementi, l'Inps  fornisce,  anche  su  richiesta  dell'agente  della
riscossione, tutti  gli  elementi,  utili  a  migliorare  l'efficacia
dell'azione di recupero. 
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il  debitore  puo'  proporre
ricorso amministrativo avverso l'atto  di  accertamento  nei  termini
previsti  dalla  normativa  vigente,   in   relazione   alla   natura
dell'obbligo contributivo, e  comunque  non  oltre  90  giorni  dalla
notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso,  presentato  all'organo
amministrativo competente a decidere sulle  singole  materie,  dovra'
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di  addebito
all'agente della riscossione  dopo  la  decisione  di  reiezione  del
competente organo amministrativo, nei termini  fissati  al  comma  5,
qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non  sia
data dimostrazione dell'avvenuto pagamento  delle  somme  dovute.  In
ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non  oltre  i
termini  previsti  per  l'avvio  della  procedura  di  espropriazione
forzata. 
8.  La  comunicazione  di  accoglimento  parziale  del  ricorso,  che
comporta la rideterminazione degli importi addebitati con  il  titolo
di cui al comma  1,  contiene  l'indicazione  delle  somme  dovute  e
l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso  di
mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine  assegnato,
il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione  nei  termini
fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra'  essere  consegnato
all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio  della  procedura
di espropriazione forzata. 
9. In caso di  revisione  in  autotutela  dell'atto  di  accertamento
l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale provvedera'  a  notificare  al  debitore  un
nuovo  avviso  di  addebito,  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  per
l'eventuale somma ancora dovuta. 
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e' abrogato. 
11. Decorso il termine di 90 giorni  senza  che  sia  stato  proposto
ricorso, in assenza di  pagamento,  l'agente  della  riscossione  nei
successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al
comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella  di  pagamento,
procede ad espropriazione  forzata  ai  sensi  dell'articolo  49  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.
Decorso  un  anno  dalla  notifica   dell'avviso   di   accertamento,
l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica  dell'avviso  di
cui all'articolo 50,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  L'espropriazione  forzata  in
ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del
secondo anno successivo a quello in cui  l'accertamento  e'  divenuto
definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di
giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo  a  quello
entro il quale deve essere effettuato il pagamento. 
12.  Nei  casi  previsti  dal  comma  3  l'agente  della  riscossione
procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla  data
della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale. 
13. In caso di mancato o ritardato pagamento  delle  somme  richieste
con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme  aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano,  fino
alla  data  del  pagamento.  All'agente  della  riscossione  spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
14. Ai fini  della  procedura  di  riscossione  di  cui  al  presente
articolo, i riferimenti  contenuti  in  norme  vigenti  al  ruolo  si
intendono effettuati ai  fini  del  recupero  delle  somme  dovute  a
qualunque titolo all'INPS al titolo  esecutivo  emesso  dallo  stesso
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento. 
15. I rapporti con gli  agenti  della  riscossione  continueranno  ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti. 
 

	        
	      
   
                               Art. 31 
 
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di  debito  su  ruoli
                             definitivi) 
 
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e
per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la
sanzione pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo  indebitamente
compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche  parziale,  delle
somme iscritte a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi  accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle  stesse  imposte,
con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto.   Nell'ambito   delle   attivita'   di   controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza  e'  assicurata
la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente  comma
anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1°  gennaio
2011 le disposizioni di  cui  all'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  non  operano
per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
2. In relazione alle disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni  contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte"   della   missione   "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e  di  1.900  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013. 
 

	        
	      
   
                               Art. 32 
 
(Riorganizzazione della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari
                               chiusi) 
 
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione   finanziaria),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente: 
"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo  raccolto,
mediante una o  piu'  emissione  di  quote,  tra  una  pluralita'  di
investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una
predeterminata  politica  di  investimento;  suddiviso  in  quote  di
pertinenza di una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;"; 
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da  ogni  altro
patrimonio  gestito  dalla  medesima  societa'",  sono  inserite   le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per  suo  conto,  il  fondo
comune  di  investimento  risponde  esclusivamente  con  il   proprio
patrimonio."; 
c)  all'articolo  37,  comma  2,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;"  sono  inserite  le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli  36,  comma  3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3." 
2.  Il  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  emana,  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
3. Le societa' di gestione del risparmio che  hanno  istituito  fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto  legislativo  n.  58  del
1998,  come  modificata  dal  comma  1,  lettera  a),   adottano   le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2. 
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa'  di
gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei
valori netti del fondo risultanti dai  prospetti  semestrali  redatti
nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e'  versata  dalla
societa' di gestione del risparmio nella  misura  del  40  per  cento
entro il 31 marzo 2011 e la  restante  parte  in  due  rate  di  pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo  2012  e  la  seconda
entro il 31 marzo 2013. 
5. Le societa' di gestione del risparmio che non  intendono  adottare
le delibere di adeguamento previste dal  comma  3  deliberano,  entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento  in  deroga  ad  ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative.  In  tal  caso  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta  con  l'aliquota  del  7  per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti. 
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e  versamento
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni
del  titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410, e' abrogato. 
8.  Sono  abrogati  i  commi  da  17  a  20  dell'articolo   82   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
9. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al  comma  2,  sono  definite  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 
 

	        
	      
   
                               Art. 33 
 
               (Stock options ed emolumenti variabili) 
 
1. In dipendenza  delle  decisioni  assunte  in  sede  di  G20  e  in
considerazione  degli  effetti  economici  potenzialmente  distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma  di  bonus  e
stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono  il  triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti  ai  dipendenti  che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore  finanziario  nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento. 
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento  di
erogazione  dei  suddetti  emolumenti  e,  per   l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso,  e'  disciplinata  dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 
 

	        
	      
   
                               Art. 34 
 
   (Obbligo per i non residenti di indicazione del Codice Fiscale 
        per l'apertura di rapporti con operatori finanziari) 
 
1. All'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al  primo  comma,  dopo  la  lettera  g-quater),  e'  aggiunta  la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti  di
cui  all'articolo  32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,
riguardanti  l'apertura  o  la   chiusura   di   qualsiasi   rapporto
continuativo."; 
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole  "in  luogo  del
quale va  indicato  il  domicilio  o  sede  legale  all'estero"  sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti  o  negozi  di  cui  alla
lettera g-quinquies).". 
 

	        
	      
   
                               Art. 35 
 
                (Razionalizzazione dell'accertamento 
 nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale) 
 
1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti
al consolidato nazionale 
1. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  societa',  il  controllo
delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa'  consolidate  e
dalla  consolidante  nonche'   le   relative   rettifiche,   spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e'
stata presentata la dichiarazione. 
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun  soggetto
che  partecipa  al  consolidato  sono  effettuate  con  unico   atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con  il  quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita  al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti  necessari.
Il  pagamento  delle  somme  scaturenti  dall'atto   unico   estingue
l'obbligazione  sia  se  effettuato  dalla  consolidata   che   dalla
consolidante. 
3. La consolidante ha facolta' di chiedere  che  siano  computate  in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A  tal  fine,  la  consolidante  deve
presentare un'apposita istanza,  all'ufficio  competente  a  emettere
l'atto di cui al comma  2,  entro  il  termine  di  proposizione  del
ricorso. In tale caso il  termine  per  l'impugnazione  dell'atto  e'
sospeso, sia per la consolidata  che  per  la  consolidante,  per  un
periodo  di  sessanta  giorni.   L'ufficio   procede   al   ricalcolo
dell'eventuale maggiore  imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle
sanzioni correlate, e  comunica  l'esito  alla  consolidata  ed  alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
4. Le attivita' di controllo  della  dichiarazione  dei  redditi  del
consolidato e le relative rettifiche diverse  da  quelle  di  cui  al
comma 2,  sono  attribuite  all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate
competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione. 
5. Fino alla scadenza del  termine  stabilito  nell'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive  modificazioni,  l'accertamento  del  reddito  complessivo
globale puo' essere integrato o modificato in  aumento,  mediante  la
notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti  dei  controlli  di
cui ai precedenti commi.". 
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,
e'  inserito  il  seguente:  "Art.  9-bis  –  Soggetti  aderenti   al
consoiidato nazionale 
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto  le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle  rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al  primo  comma  dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da  una  sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo  9
del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo
dei predetti soggetti. 
2. La consolidante ha facolta' di chiedere  che  siano  computate  in
diminuzione  dei  maggiori  imponibili  le  perdite  di  periodo  del
consolidato non utilizzate, fino  a  concorrenza  del  loro  importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1-bis, del presente decreto, alla  comunicazione  ivi  prevista  deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3  dell'articolo  40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600; in tal caso, il versamento  delle  somme  dovute  dovra'  essere
effettuato entro il quindicesimo giorno  successivo  all'accoglimento
dell'istanza  da  parte  dell'ufficio  competente,  comunicato   alla
consolidata  ed  alla  consolidante,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo  delle  perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere  presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui  all'articolo  5-bis
del  presente  decreto;  l'ufficio  competente   emette   l'atto   di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile". 
3. Con provvedimento del Direttore  dell'agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti
e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica  del  29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio
competente. Gli articoli 9,  comma  2,  secondo  periodo,  e  17  del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati. 
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla
predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo  43
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600. 
 

	        
	      
   
                               Art. 36 
 
                      (Disposizioni antifrode) 
 
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
"7-bis. Sulla base delle  decisioni  assunte  dal  GAFI,  dai  gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche'  delle
informazioni risultanti  dai  rapporti  di  valutazione  dei  sistemi
nazionali di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo  e  delle  difficolta'  riscontrate   nello   scambio   di
informazioni   e   nella   cooperazione   bilaterale,   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  sentito  il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista  di  Paesi  in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in
materia fiscale. 
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11,  12,  13  e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un
rapporto   continuativo,   eseguire    operazioni    o    prestazioni
professionali ovvero pongono fine al  rapporto  continuativo  o  alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente  o
indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa'  anonime  o
controllate attraverso azioni al  portatore  aventi  sede  nei  Paesi
individuati dal  decreto  di  cui  al  comma  Ibis.  Tali  misure  si
applicano anche nei  confronti  delle  ulteriori  entita'  giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di  cui
non e' possibile identificare il  titolare  effettivo  e  verificarne
l'identita'. 
7-quater. Con il decreto di cui al  comma  7-bis  sono  stabilite  le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma
7-ter."; 
b) all'articolo 41, comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  "E'  un  elemento  di  sospetto  il  ricorso  frequente   o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non  in  violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il  prelievo  o
il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari
o superiore a 15.000 euro."; 
e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis,  e'  inserito  il  seguente:
"1-ter. Alla violazione della disposizione di  cui  all'articolo  28,
comma 9, di importo fino ad  euro  50.000  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro,  mentre  per  quelle  di
importo  superiore  a   50.000   euro   si   applica   una   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  per  cento  al  40   per   cento
dell'importo   dell'operazione.   Nel   caso   in    cui    l'importo
dell'operazione non sia determinato o  determinabile  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.". 
 

	        
	      
   
                               Art. 37 
 
                   (Disposizioni antiriciclaggio) 
 
1. Gli operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in
paesi cosi' detti black list di cui al  decreto  del  Ministro  delle
Finanze 4 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.  107,  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  23  novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche  e
integrazioni,  previa   autorizzazione   rilasciata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
Il  rilascio  di  tale  autorizzazione  e'  subordinato  alla  previa
individuazione dell'operatore economico,  individuale  o  collettivo,
mediante la comunicazione dei dati  che  identificano  gli  effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche  per  il  tramite  di
societa' controllanti e per il tramite di societa'  fiduciarie;  alla
identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo  degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si  applica  anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che  consentano
la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione  dei  contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni  di
parita' e reciprocita'. 
2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  escludere  con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di  prevenire  fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi  cosi'  detti  non
black list nonche' a specifici settori di attivita' e  a  particolari
tipologie di soggetti. 
 

	        
	      
   
                               Art. 38 
 
             (Altre disposizioni in materia tributaria) 
 
1. Gli enti  che  erogano  prestazioni  sociali  agevolate,  comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo  studio
universitario,  a  seguito  di  presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  109,  comunicano   all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, nel rispetto delle  disposizioni  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei  termini  e  con  modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base  di  direttive
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  i  dati  dei
soggetti  che  hanno  beneficiato  delle  prestazioni  agevolate.  Le
informazioni raccolte  sono  trasmesse  in  forma  anonima  anche  al
Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai   fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei  servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale e l'Agenzia  delle  entrate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche  per  lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti  che
in ragione del  maggior  reddito  accertato  in  via  definitiva  non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore  delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 
3. Fermo  restando  la  restituzione  del  vantaggio  conseguito  per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior  reddito  accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate  di
cui al comma 1 si applica  la  sanzione  da  500  a  5.000  euro.  La
sanzione e'  irrogata  dall'INPS,  avvalendosi  dei  poteri  e  delle
modalita'  vigenti.  Ai  fini  della   restituzione   del   vantaggio
indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli  accertamenti
agli enti che sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  1
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti  emersi.  Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base  dello  scambio  di  informazioni  tra  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale  e  l'Agenzia  delle  entrate  una
discordanza tra il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  e  quello
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione  di
tale discordanza il soggetto abbia  avuto  accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al comma 1. 
4. Al fine di razionalizzare le  modalita'  di  notifica  in  materia
fiscale sono adottate le seguenti misure: 
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al primo  comma,  lettera  a),  le  parole  "delle  imposte"  sono
soppresse; 
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale
ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio
imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da  apposita  comunicazione
effettuata al competente  ufficio",  e  dopo  le  parole  "avviso  di
ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero  in  via  telematica
con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate"; 
3) al secondo comma, le parole "non  risultante  dalla  dichiarazione
annuale" sono soppresse; 
4) al terzo comma, le  parole  "non  risultanti  dalla  dichiarazione
annuale" sono soppresse e le parole "della  comunicazione  prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite  dalle  seguenti:
"della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ovvero  del
modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di  codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA."; 
b) all'articolo 26 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il  seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.
68, a mezzo posta elettronica certificata,  all'indirizzo  risultante
dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.  Tali  elenchi  sono
consultabili,  anche  in   via   telematica,   dagli   agenti   della
riscossione.  Non  si  applica  l'articolo  149-bis  del  codice   di
procedura civile.". 
5. Al fine di  potenziare  ed  estendere  i  servizi  telematici,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi,  con  propri
provvedimenti possono definire termini  e  modalita'  per  l'utilizzo
esclusivo  dei  propri  servizi   telematici   ovvero   della   posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti  fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed  enti  indicati  al  periodo   precedente   definiscono   altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli  atti,  comunicazioni  o   servizi   dagli   stessi   resi.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
gli  atti  per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge  e'
sostituita da una denuncia esclusivamente  telematica  di  una  delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,  comma  1,  primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 
6. Data la valenza del Codice Fiscale quale  elemento  identificativo
di ogni soggetto, da  indicare  in  ogni  atto  relativo  a  rapporti
intercorrenti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a  chiunque,  con  servizio  di  libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i  dati  disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti.  Tenuto  inoltre  conto  che  i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni  e  quelli  intercorrenti  tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del Codice Fiscale, per favorire la qualita' delle  informazioni
presso la  Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della  completa
attivazione dell'indice delle  anagrafi  INA-SAIA,  l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con  prevalente  capitale  pubblico  inserite  nel  conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre  2004,  numero  311,  nonche'  ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed,  infine,  ai  privati
che cooperano con le attivita'  dell'Amministrazione  fmanziaria,  il
codice  fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed   i   dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire  l'acquisizione  delle  corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono  rese  disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita'  della
cooperazione applicativa. 
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per  importi
complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  superiori  a  18.000  euro,
sono  prelevate,  in  un  numero  massimo  di  undici   rate,   senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello  in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello  relativamente  al
quale le ritenute sono versate nel  mese  di  dicembre.  In  caso  di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o  ai
suoi eredi, gli importi residui da versare. 
8.  I  soggetti  che  corrispondono  redditi  di  pensione   di   cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il  cui  reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del  canone
di abbonamento  Rai  in  un  numero  massimo  di  undici  rate  senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  i  termini  e  le
modalita' di versamento delle somme  trattenute  e  le  modalita'  di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati  deve  essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui  si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
sostituto comunica al contribuente, o  ai  suoi  eredi,  gli  importi
residui da versare.  Le  predette  modalita'  di  trattenuta  mensile
possono essere applicate dai medesimi  soggetti,  a  richiesta  degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi,  previa  apposita  convenzione  con  il
relativo ente percettore. 
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono  adottate  le  seguenti
misure: 
a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) al comma 1,  dopo  la  parola:  "sospensione",  sono  inserite  le
seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni"; 
2) al comma 7, dopo le parole "primo grado"sono aggiunte le seguenti:
"e, in ogni  caso,  decorsi  centocinquanta  giorni  dalla  data  del
provvedimento di sospensione". 
b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e'
aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie
l'istanza di sospensione, il giudice fissa la  data  dell'udienza  di
trattazione nel termine di trenta giorni.  La  causa  e'  decisa  nei
successivi  centoventi  giorni.   Allo   scadere   del   termine   di
centocinquanta giorni dalla data di emanazione del  provvedimento  di
sospensione, il provvedimento perde efficacia." 
10. All'articolo 3,  comma  24,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005,  n.  248,  dopo  le  parole  "decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per  gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo  di  azienda
relativo alle attivita' svolte in regime  di  concessione  per  conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative  ai
beni dei contribuenti  iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema  informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze.". 
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le  parole:  "nonche'  l'esercizio  di  attivita'   previdenziali   e
assistenziali da parte di enti privati di  previdenza  obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti  effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 
12.  Le  disposizioni  contenute   nell'articolo   25   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,  limitatamente
al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data  del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
13.  Gli  obblighi  dichiarativi   previsti   dall'articolo   4   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: 
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per  lo  Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi  internazionali   ratificati.   Tale   esonero   si   applica
limitatamente al periodo di tempo in cui  l'attivita'  lavorativa  e'
svolta all' estero; 
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria  attivita'
lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed  in
altri Paesi  limitrofi  con  riferimento  agli  investimenti  e  alle
attivita' estere di natura finanziaria  detenute  nel  Paese  in  cui
svolgono la propria attivita' lavorativa. 
 

	        
	      
   
                               Art. 39 
 
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari  e  contributivi  nei
     confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) 
 
1. Nei confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa  o  di  lavoro
autonomo, con volume  d'affari  non  superiore  a  200.000  euro,  il
termine  di  scadenza  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento
alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di  impresa  e
di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento  ai
redditi indicati al medesimo comma 1, il termine  di  scadenza  della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al  15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo  al
comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio
2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso  anno
a causa della situazione emergenziale connessa al sisma  in  Abruzzo.
Al  predetto  Comune  non  si  applicano   le   disposizioni   recate
dall'articolo  11,  comma  1,  dell'Ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010." 
 
 
Continua
Manovra 2010-2012