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28) l'articolo 575
e' abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al
decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve
essere prestato dagli offerenti";
30) l'articolo 580 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto
e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui
all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e'
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non
abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione e'
restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e'
trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.";
31)
gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584 (Offerte dopo
l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il
giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il
cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione
all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere
fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono
partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e
l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il
termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui
al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo
e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585
(Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e
nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo
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