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del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori
di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e
573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno,
tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579,
ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione
contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e'
fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti
giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a
norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalita'
stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il
nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome
del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo
591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e'
stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso
deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per
l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione
sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i
creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore
dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la
stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il
giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore
procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di
migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha
senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza
pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le
disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli
offerenti). - Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli
offerenti a una gara sull'offerta piu' alta.
Se la gara non puo' avere luogo
per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a
favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.";
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