|
norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il
giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di
pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente.
Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo,
assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non
superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo,
dell'articolo 569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art.
591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo
569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondano o a un avvocato ovvero a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo
comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce
il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della
pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571
e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti
e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla
determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma,
anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo
569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle
offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo
nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli
ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587,
590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione
e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello
stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle
formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
... Pagina Precedente Pagina Seguente |