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6) a ricevere o
autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla
formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice
dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai
sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione
dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a
tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso
va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e
seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate
dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui
indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi'
alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo
e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse
all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il
verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e
590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo.
Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo
processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo
al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel
presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme
versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal
giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -
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