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ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione
dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al
convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa,
ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero
tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono
intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con
l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito
in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui
all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non
potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal
presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono
essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di
comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). - All'udienza davanti
al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e
183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresi'
l'articolo 184.";
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