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a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei
indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al
giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del
titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la
domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza
o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a
qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di
comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare
memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate
le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere
indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti).
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza
del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso
e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e
provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve
sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il
processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da'
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa
udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente
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