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Art. 184 (Udienza
di assunzione dei mezzi di prova). -- Nell'udienza fissata con l'ordinanza
prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede
all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti
d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i
mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.";
d)
all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al
testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo'
essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato,
attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.";
e) al
libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione
forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto
certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i
provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e
gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3)
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per
consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di
cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.";
2) all'articolo 476, quarto comma,
le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
1.000 a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se
esso" fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse;
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