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4) all'articolo 490
sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un
valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente
a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e'
altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono
inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto.";
5) l'articolo 492 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il
pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare
presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza
o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del
creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore e'
redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal
debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati
anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice
penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere
all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e,
successivamente, esercitare la facolta' di cui all'articolo 499, terzo
comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose
da sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti
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