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gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
anche riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve
indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonche' quelle dei
creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale
giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza
pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che
l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo'
concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo
comma.";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti
modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569";
6.2) al
quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1)
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Possono intervenire
nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito
fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di
pegno.";
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori
chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta'
di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore
utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione.";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte,
infine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo";
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
"Art. 512
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