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deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da
un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti
motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la
proroga non e' richiesta o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche
d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile
per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia
e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza,
dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del
processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.";
26) l'articolo 569
e' sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione
della vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al
secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per
prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei
creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di
novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo
e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di
proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il
giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il
caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito,
ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo
571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste
dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita
senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono
opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza
il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura
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