Protocollo sul Welfare quarta parte

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82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare".

83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "7, 17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennita' ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:

"15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime".

86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.

87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "trasformarsi" e' sostituita dalla seguente: "costituirsi";

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "costituzione";

c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

"8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti".

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:

"13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".

90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.

93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007


NAPOLITANO


Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale


Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Mastella



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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa".

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 6, comma 9-bis) che "E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi".

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 49) che "I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 249) che "Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 254) che "Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; e' disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le risorse del Fondo di cui al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 e' emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente".

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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 744) che "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento".

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 721) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 744) che "Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017".

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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 191) che "Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

- (con l'art. 1, comma 289, lettera b)) che "il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni".

- (con l'art. 1, comma 300) che "Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 298 e 299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 165) che "A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita in misura pari al 25 per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 207) che "Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67".

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AGGIORNAMENTO (18)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 170) che "Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020".

Allegato 1


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2


Tabella A

                   COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE


            ((========================================= | Eta' | Divisori | Valori |
                +=======+=================+=============+ | 57 | 23,812 | 4,200% | +-------+-----------------+-------------+
                | 58 | 23,236 | 4,304% | +-------+-----------------+-------------+ | 59 | 22,654
                | 4,414% | +-------+-----------------+-------------+ | 60 | 22,067 | 4,532% | +-------+-----------------+-------------+
                | 61 | 21,475 | 4,657% | +-------+-----------------+-------------+ | 62 | 20,878
                | 4,790% | +-------+-----------------+-------------+ | 63 | 20,276 | 4,932% | +-------+-----------------+-------------+
                | 64 | 19,672 | 5,083% | +-------+-----------------+-------------+ | 65 | 19,064
                | 5,245% | +-------+-----------------+-------------+ | 66 | 18,455 | 5,419% | +-------+-----------------+-------------+
                | 67 | 17,844 | 5,604% | +-------+-----------------+-------------+ | 68 | 17,231
                | 5,804% | +-------+-----------------+-------------+ | 69 | 16,609 | 6,021% | +-------+-----------------+-------------+
                | 70 | 15,982 | 6,257% | +-------+-----------------+-------------+ | 71 | 15,353
                | 6,513% | +-------+-----------------+-------------+ tasso di sconto = 1,5%))
                                                        ((21))

    
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il Decreto 15 maggio 2012 (in G.U. 24/05/2012, n. 120) ha  disposto
(con l'articolo unico,  comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (16a)
Il Decreto 22 giugno 2015 (in G.U. 06/07/2015, n. 154) ha  disposto
(con l'articolo unico,  comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto dal 1° gennaio 2016.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il Decreto 15 maggio 2018 (in G.U. 08/06/2018, n. 131) ha  disposto
(con l'articolo unico,  comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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