183/2011 - Legge Stabilità 2012
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a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»;
b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»;
d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»;
e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»;
f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;
g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente:
«32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita' previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»;
i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»;
l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»;
m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualita' di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;
n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»;
o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente:
«34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».
Art. 10
Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
'5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'.
3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. ((Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre)).
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi));
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
((c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale));
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. ((Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate)).
8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali.
9. Restano ((salve le associazioni professionali, nonche' i diversi modelli societari)) gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art. 11
Programmazione della ricerca e premialita'
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e di attivita' proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.
Art. 12
Fondo nuovi nati
1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.
Art. 13
Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa
1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo' essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.
3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».
Art. 14
Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimita', dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e' sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. A partire dal l° gennaio 2012, le societa' a responsabilita' limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma.
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44 )).
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.
14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la modifica di determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».
Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorieta' (L)»;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((dopo il comma 5- bis)), e' inserito il seguente:
«((5-ter.)) La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».
Art. 16
Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento in disponibilita' dei dipendenti pubblici
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Semplificazione procedimento distretti turistici
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego».
Art. 18
Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
((1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:))
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalita' di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito ((di cui al comma 2-bis)), di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizione attuativa della disposizione ((di cui al predetto comma 2-bis)).
((2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.))
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e' subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.
Art. 19
Interventi per la realizzazione del corridoio
Torino-Lione e del Tunnel di Tenda
1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14))
Art. 21
Finanziamento opere portuali
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente:
«2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di cui al comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni».
Art. 22
Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».
2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonche' quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,» sono soppresse.
5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalita' del telelavoro;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le modalita' di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attivita' lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.
6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, puo' disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
8. Al fine di accelerare la piena operativita' del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonche' le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:
a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' abrogato;
b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente».
Art. 23
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.
2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma l destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.
Art. 24
Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attivita' culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e' disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validita' ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando in caso di parita' di merito il principio della minore eta' anagrafica. La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente».
Art. 25
Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato;
d) all'articolo 136:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
3) il quarto comma e' abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice puo' autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;
g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato;
h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366:
1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli».
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;
d) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) al comma 2, al primo periodo e' premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2011, N. 212, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 10))
Art. 27
Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».
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