0/1997 - Convenzione di Oviedo
Oviedo, 4 aprile 1997
Preambolo
Gli Stati membri dei Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità
Europea firmatari della presente Convenzione,
Considerando la Dichiarazione
universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;Considerando la Convenzione di tutela dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950; Considerando
la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961; Considerando il Patto
Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo
al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la
Convenzione per la protezione dell’individuo riguardo all’elaborazione dei dati
a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la Convenzione
relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo
del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri,
e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei
diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; Consapevoli dei rapidi sviluppi
della biologia e della medicina; Convinti della necessità di rispettare l’essere
umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e
riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità; Consapevoli delle azioni
che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della
biologia e della medicina; Affermando che i progressi della biologia e della
medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e
future; Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché
l’Umanità tutta intera possa beneficiare dell’apporto della biologia e della
medicina; Riconoscendo l’importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle
questioni poste dall’applicazione della biologia e della medicina e sulle
risposte da fornire; Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale
i suoi diritti e le sue responsabilità; Prendendo in considerazione i lavori
dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160
(1991) sull’elaborazione di una Convenzione di bioetica;
Decisi a prendere,
nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie
a garantire la dignità dell’essere umano e i diritti e le libertà fondamentali
della persona; Si sono accordati su ciò che segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua
dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza
discriminazione, il
rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e
libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere
effettive le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 2 Primato dell’essere umano
L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Art. 3 Accesso equo alle cure sanitarie.
Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse
disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella
propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità
appropriata.
Art. 4 Obblighi professionali e regole di condotta
Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.
Capitolo II: Consenso
Art. 5 Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo
che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa
persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata
può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il
proprio
consenso.
Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la
capacità di dare consenso
(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere
effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un
diretto beneficio della stessa.
(2) Quando, secondo la legge, un minore non
ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere
effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di
una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso
in considerazione come un fattore sempre più determinante,
in funzione della
sua età e del suo grado di maturità.
(3) Allorquando, secondo la legge, un
maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo
similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può
essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità
o di una persona o di un organo designato dalla legge.
La persona interessata
deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di
autorizzazione.
(4) Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo
menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione
menzionata all’articolo 5.
(5) L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3
può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona
interessata.
Art. 7 Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale.
La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta,
senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di
questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di essere
gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di
protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di
controllo e le vie di ricorso.
Art. 8 Situazioni d’urgenza
Allorquando in ragione di una
situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà
procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il
beneficio della salute della persona interessata.
Art. 9 Desideri precedentemente espressi.
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da
parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà
saranno tenuti in considerazione.
Capitolo III: Vita privata e diritto
all’informazione
Art. 10 Vita privata e diritto all’informazione
(1) Ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di
informazioni relative alla propria salute.
(2) Ogni persona ha il diritto di
conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà
di una persona di non essere informata deve essere rispettata.
(3) A titolo
eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle
restrizioni all’esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.
Capitolo IV: Genoma umano
Art. 11 Non discriminazione
Ogni forma di discriminazione
nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio
genetico è
vietata.
Art. 12 Test genetici predittivi
Non si potrà procedere a
dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare
il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di
rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non
a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica
appropriata.
Art. 13 Interventi sul Genoma Umano
Un intervento che ha
come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per
delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come
scopo di introdurre una modifica nel genoma dei
discendenti.
Art. 14 Non selezione del sesso
L’utilizzazione delle
tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il
sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria
legata al sesso.
Capitolo V: Ricerca scientifica
Art. 15 Regola generale
La ricerca scientifica nel campo
della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle
disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche
che assicurano la protezione dell’essere umano.
Art. 16 Tutela delle persone che si prestano ad una
ricerca
Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno
che le condizioni seguenti non siano riunite:
i) non esiste metodo
alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile, ii) i
rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i
benefici potenziali della ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato approvato
da un’istanza competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul
piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione
dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare
della sua accettabilità sul piano etico, iv) la persona che si presta ad una
ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge per
la sua tutela, v) il consenso di cui all’articolo 5 è stato donato
espressamente, specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso
può, in ogni momento, essere liberamente ritirato.
Art. 17 Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire
ad una ricerca
(1) Una ricerca non può essere intrapresa su una
persona che non ha, conformemente all’articolo 5, la capacità di consentirvi a
meno che le condizioni seguenti siano riunite:
i) le condizioni enunciate
all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte; ii) i risultati attesi
dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute; iii) la
ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti
capaci di consentirvi; iv) l’autorizzazione prevista all’articolo 6 è stata data
specificamente e per iscritto, e v) la persona non vi oppone rifiuto.
(2) A
titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una
ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la
salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli
alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni
supplementari seguenti sono riunite:
i) la ricerca ha per oggetto di
contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica
dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo,
all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la
persona interessata o per altre persone della stessa fascia d’età o che soffrano
della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche,
ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una
costrizione minima.
Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro
(1) Quando la
ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una
protezione adeguata all’embrione.
(2) La costituzione di embrioni umani a
fini di ricerca è vietata.
Capitolo VI: Prelievo di organi e di tessuti da
donatori viventi a fini di trapianto
Art. 19 Regola generale
(1) Il prelievo di organi o di
tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente che
nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di organo o
di tessuto appropriati di una persona deceduta né di metodo terapeutico
alternativo di efficacia paragonabile.
(2) Il consenso di cui all’articolo 5
deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia davanti a
un organo ufficiale.
Art. 20 Tutela delle persone incapaci di consentire al
prelievo d’organo (1) Nessun prelievo d’organo o di tessuto può essere
effettuato su una persona che non ha la capacità di consentire conformemente
all’articolo 5.
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela
previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non
ha la capacità di consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti
sono riunite:
i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della
capacità di consentire, ii) il ricevente è un fratello o una sorella del
donatore, iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del
ricevente, iv) l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è
stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con
l’istanza competente, v) il donatore potenziale non oppone rifiuto.
Capitolo
VII: Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano
Art. 21 Divieto di profitto
Il corpo umano e le sue parti
non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
Art. 22 Utilizzo di una parte del corpo umano
prelevato
Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata
nel corso di un intervento, questa non può essere conservata e utilizzata per
scopo diverso da quello per cui è stata prelevata se non in conformità alle
procedure di informazione e di consenso appropriate.
Capitolo VIII: Violazione delle disposizioni della
convenzione
Art. 23 Violazione dei diritti o principi
Le Parti
assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far
cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi
riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 24 Risarcimento per danno ingiusto
La persona che ha
subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo
indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 25 Sanzioni
Le Parti prevedono delle sanzioni
appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente
Convenzione.
Capitolo IX: Relazione fra la presente convenzione e altre
disposizioni
Art. 26 Restrizione all’esercizio dei diritti
(1)
L’esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente
Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni all’infuori di
quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una
società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni
penali, alla protezione della
salute pubblica o alla protezione dei diritti e
libertà altrui.
(2) Le restrizioni di cui all’alinea precedente non possono
essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.
Art. 27 Protezione più estesa
Nessuna delle disposizioni
della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante
pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a
riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle
previste dalla presente Convenzione.
Capitolo X: Dibattito pubblico
Art. 28 Dibattito pubblico
Le Parti di cui alla presente
Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della
biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato
alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche,
etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni
siano
oggetto di consultazioni appropriate.
Capitolo XI: Interpretazione e seguito della
convenzione
Art. 29 Interpretazione della Convenzione
La Corte
europea dei diritti dell’uomo può dare, al di fuori di ogni lite concreta che si
svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni
giuridiche che concernono l’interpretazione della presente Convenzione su
richiesta:
– del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti,
– del Comitato istituito dall’articolo 32, nella sua composizione ristretta ai
Rappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa
a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Art. 30 Rapporti sull’applicazione della Convenzione
Ogni
Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le
spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese
assicura l’applicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa
Convenzione.
Capitolo XII: Protocolli
Art. 31 Protocolli
Dei Protocolli possono essere
elaborati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, in vista di
sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente
Convenzione.
I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la
Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione o approvazione. Un
firmatario non può ratificare, accettare o approvare i Protocolli senza avere
precedentemente o contemporaneamente ratificato accettato o approvato la
Convenzione.
Capitolo XIII: Emendamenti alla Convenzione
Art. 32 Emendamenti alla Convenzione
(1) I compiti
affidati al «Comitato» nel presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati
dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato
a questo fine dal Comitato dei Ministri.
(2) Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni
Stato membro del Consiglio d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente
Convenzione che non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi rappresentare in
seno al Comitato
allorché questo adempie ai compiti affidati dalla presente
Convenzione, e dispone di un voto.
(3) Ogni Stato menzionato all’articolo 33
o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni
dell’articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione, può designare un
osservatore presso il Comitato. Se la Comunità europea non è Parte, essa può
designare un osservatore presso il Comitato. (4) Al fine di tenere conto degli
sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà l’oggetto di un esame in seno
al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e
in seguito ad intervalli che il Comitato potrà determinare.
(5) Ogni proposta
di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di
emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal
Comitato dei Ministri, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio
d’Europa, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato
invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni
dell’articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle
disposizioni dell’articolo 34.
(6) Il Comitato esamina la proposta al più
presto due mesi dopo che è stata trasmessa dal Segretario Generale conformemente
al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a maggioranza dei due
terzi dei voti espressi all’approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua
approvazione, questo testo è comunicato alle
Parti in vista della sua
ratifica, sua accettazione o sua approvazione.
(7) Ogni emendamento entrerà
in vigore, riguardo alle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del mese
che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque
Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno
informato il Segretario Generale che essi l’hanno accettato.
Per ogni Parte
che l’avrà accettata ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo
giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla
quale la suddetta Parte avrà informato il Segretario Generale della sua
accettazione.
Capitolo XIV: Clausole finali
Art. 33 Firma, ratifica ed entrata in vigore
(1) La
presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e
della Comunità europea.
(2) La presente Convenzione sarà sottoposta a
ratifica, accettazione o approvazione.
Gli strumenti di ratifica, di
accettazione o di approvazione saranno depositati presso
il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
(3) La presente Convenzione entrerà in
vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi
dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati membri del
Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla
Convenzione, conformemente alle disposizioni del
paragrafo precedente.
(4)
Per ogni Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere
vincolato alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese
che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo
strumento di ratifica,di accettazione o di approvazione. Art. 34 Stati non
membri (1) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo consultazione delle Parti, invitare
ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente
Convenzione con una decisione
presa con la maggioranza prevista all’articolo
20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei voti dei
rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato
dei Ministri.
(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore
il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la
data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
Art. 35 Applicazione territoriale
(1) Ogni Firmatario
può, al momento della firma o al momento del deposito del suo documento di
ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i
territori ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato può
formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento di
adesione.
(2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento in seguito, con una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio
designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali
o per la quale essa è stata abilitata a stipulare.
La Convenzione entrerà in
vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della
dichiarazione da parte del Segretario Generale.
(3) Ogni dichiarazione fatta
in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per ciò che
concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica
indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà effetto il primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento
della
notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 36 Riserve
(1) Ogni Stato e la Comunità europea
possono, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del
documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione
particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in
vigore sul suo territorio non è conforme a questa disposizione.
Le riserve di
carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
(2)
Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve
esposizione della legge pertinente.
(3) Ogni Parte che estende l’applicazione
della presente Convenzione a un territorio designato da una dichiarazione
prevista in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 35 può, per il territorio
concernente, formulare una riserva, conformemente alle disposizioni dei
paragrafi precedenti.
(4) Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel
presente articolo può ritirarla
a mezzo di una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
La revoca avrà effetto il primo
giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data di
ricevimento da parte del Segretario Generale.
Art. 37 Denuncia
(1) Ogni Parte può, in qualsiasi
momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(2) La notifica avrà effetto il
primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la
data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 38
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni
Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in
vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34;
d)
ogni emendamento o protocollo adottato conformemente all’articolo 32, e la data
alla quale questo emendamento o protocollo entra in vigore;
e) ogni
dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell’articolo 35;
f) ogni
riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni
dell’articolo 36;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno
riguardo alla seguente Convenzione.
In fede di ciò, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due
testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli
archivi del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa
ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno
partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato
ad aderire alla presente Convenzione.
(Raccolta normativa)