Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi
l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse
e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione,
effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.
Articolo 14-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Articolo 14-ter.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2,
comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
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