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modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
liberalita' siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in
violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della
riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei
caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al
pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita', l'ente
beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilita' di cui al medesimo comma non puo' cumularsi con ogni altra
agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta
da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10,
comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"l-quater)
le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli
enti parco regionali e nazionali ";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera
c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo
svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
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