|
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti
modificazioni:
11.1) il primo comma e' abrogato;
11.2) il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a
norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma
precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso,
prevista dall'articolo 529.";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del
secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "a norma dell'articolo 525";
13) l'articolo 527 e' abrogato;
14)
all'articolo 528, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori
chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo
525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione
della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del
creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in
precedenza.";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 16)
all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la vendita senza incanto
dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto
vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto
specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda alla vendita in
qualita' di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma
il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al
commissionario una cauzione.";
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal
seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice,
con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati,
delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in
mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato
o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi
di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza
... Pagina Precedente Pagina Seguente |