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anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta
la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569";
6.2) al
quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1)
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Possono intervenire
nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito
fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un
diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di
pegno.";
7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori
chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta'
di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore
utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione.";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte,
infine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo";
9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente:
"Art. 512
(Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge
controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o
piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice
dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede
con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617,
secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma,
sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.";
10)
all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo comma" e
le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo comma
dell'articolo 525";
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