|
esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.";
21.3) sono aggiunti, infine, i
seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi perche' gli
interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il
custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato ed
esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilita'.";
22) l'articolo 563 e' abrogato;
23) l'articolo 564 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I
creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se
muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.";
24) agli
articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: "nell'articolo 563, secondo
comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564";
25) l'articolo
567 e' sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il
termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile
pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto
del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica
come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal
deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni
relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da
un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti
motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la
proroga non e' richiesta o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche
d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile
per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia
e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza,
dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del
processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.";
... Pagina Precedente Pagina Seguente |