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26) l'articolo 569
e' sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione
della vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al
secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per
prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei
creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di
novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo
e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di
proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il
giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il
caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito,
ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo
571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste
dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita
senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono
opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza
il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura
del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori
di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e
573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno,
tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579,
ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione
contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu' lungo non e'
fissato dall'offerente, l'offerta non puo' essere revocata prima di venti
giorni.
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo determinato a
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