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pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5,
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina
del fallimento, secondo i seguenti
princìpi: 1)
semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati
dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili
alle controversie in materia;
2)
ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore
partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i
poteri degli altri organi della
procedura; 3)
modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra
i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati,
le società tra professionisti, nonchè coloro che abbiano comprovate capacità di
gestione
imprenditoriale; 4)
modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando
le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza
e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della
procedura; 5)
modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si
rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della
prestazione; 6)
ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione
revocatoria; 7)
modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la
propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo
una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i
contratti di locazione
finanziaria; 8)
modificare la disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed
introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del curatore al
comitato dei creditori sulla gestione
provvisoria; 9)
modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi
della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative
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