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domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l’esame dello
stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati,
confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato
dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione
indicando al giudice delegato un nuovo
nominativo; 10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi; 10.2)
la sussistenza di proposte di
concordato; 11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi; 12)
modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della
procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che
tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie
categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per i creditori
appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi,
prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio,
pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio;
disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la
disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei
relativi
procedimenti; |
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