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oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di ribadire la
corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a)
al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 561,
primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"I pesi e le
ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla
trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di
compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei
beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della
successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in
pubblici registri.";
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i
donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi
gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni
dalla donazione";
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro
i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ",
entro il termine di cui al primo comma,";
4) all'articolo 563 e' aggiunto,
infine, il seguente comma:
"Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo
2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui
all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei
parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei
confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde
effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua
trascrizione.";
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente:
"Art. 187-bis
(Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi
compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo
esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione,
restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza
dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il
compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non
e' piu' procedibile".
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende
riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.
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