|
sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di
dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio
durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere
convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della
convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni".
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi
i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della
quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano
una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla
media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali
repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai
dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni
sette anni, e potra' essere modificata parzialmente anche entro un termine piu'
breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'.".
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la
prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente
articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto;
b) e' a carico della Cassa
nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato
art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che
assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
|