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2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma
1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati
in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla
citata legge n. 183 del 1987.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Articolo 3.
(Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal
seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita).
1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela
della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa
comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto
qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita',
l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,
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