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modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della
sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le
disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere effettuata per istanza
dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti
parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato
regolamento, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad
oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non
superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e'
necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere
effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile
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