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massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3
possono essere altresi' sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati
in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i
termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida
all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2
o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E'
fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti".
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Silenzio assenso). - 1.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2,
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma
2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi
del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa
comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi
in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano
gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
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