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Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita' applicative
dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai
fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di
svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i
requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita' medesima da
espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a
carico della finanza pubblica.
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del
procedimento) - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha
il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi,
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati
tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi
del comma 2, il termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o
regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3
sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo
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