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e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso
ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo".
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole
volte".
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il
Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al
31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta
dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero
massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione
all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalita' . Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori
ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione
e' assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare
fuori ruolo ai sensi del presente comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della
segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da
lui delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il funzionamento.
Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con
successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti
componenti. 6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies
e' autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000
euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" sono
inserite le seguenti: ", entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di
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