Articolo 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311
e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 e' abrogato;
a-bis) al comma
180, dopo le parole: "commi 174 e 176", sono inserite le seguenti: "nonche' in
caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti";
a-ter) al comma
209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attivita' produttive" sono inserite le
seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
a-quater) al
primo periodo del comma 262 le parole: "22 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le parole: "36 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "22 milioni di euro";
b) al comma 344 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni, e quelle contenute nel
comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di
approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente
comma";
c) al comma 362, dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le
seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti";
c-bis) al comma 374,
lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato
con modalita' telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono
riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti
entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione";
c-ter)
al comma 426, secondo periodo, le parole da: "irregolarita" a: "20 novembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' amministrative derivanti
dall'attivita' svolta fino al 20 novembre 2004";
c-quater) dopo il comma 426
e' inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita'
di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni
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