conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2005- Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI
MERCATI
Articolo 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema
produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di
consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per
l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere piu'
efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il
riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo
affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre
amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini di conclusione
dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure alle
tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E' fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei beni
culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le
prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la
presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
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