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13.1)
abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e
la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento
delle operazioni; 13.2)
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la
procedura; 14)
abrogare la disciplina del procedimento
sommario; c) prevedere che i crediti di
rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul
valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio
generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è
posposto. 7. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
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