13.1)
abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e
la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento
delle operazioni;
13.2)
non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la
procedura;
13.3)
non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria
corrispondenza;
13.4)
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la
richiesta;
13.5)
non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o
aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al
credito;
13.6)
non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in
connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati
sia intervenuta la riabilitazione.
14)
abrogare la disciplina del procedimento
sommario;
b) prevedere
l’abrogazione dell’amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di
rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul
valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio
generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è
posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
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