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13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari
straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle
acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di
contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito
ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a
tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in
attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale
ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello
stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' essere utilizzato anche per la
realizzazione di incubatori per imprese produttive.
16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in
relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei
progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11
maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate
dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il
comma 24, e' aggiunto il seguente:
"24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare
propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori
dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate
dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede
di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni".
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